Tornando a bolla se no ci perdiamo:
Il punto : Caso fortuito ? o responsabilità oggettiva ?
La titolarità della responsabilità và individuata analizzando le cause del fenomeno (alias: nesso eziologico) . Queste le conclusioni delle sentenza 5977 del 16.4.2010 della Cassazione che stabilisce un principio generale valevole anche nel caso in esame :
In sintesi la sentenza sancisce che il condominio ( e pertanto neppure è risarcibile il danneggiato per effetto della polizza assicurativa, clausola RCT ) non deve risarcire il danno se la condomina che inciampa e cade per una sporgenza di una grata condominiale non prova il nesso eziologico
il succo del testo:
Nella causa indicata in premessa, é stata depositata la seguente relazione:
1 - La sentenza impugnata, depositata il 21 aprile 2010, confermando quella di primo grado, ha, per quanto qui rileva, respinto la domanda risarcitoria della dante causa (ndr : l' infortunata ) degli odierni ricorrenti (ndr: eredi ) , ritenendo che la predetta (signora ) era stata trovata a terra in prossimità di una grata non perfettamente livellata, il che non consentiva di presumere in via esclusiva il rapporto eziologico affermato dai ricorrenti, tanto più in considerazione delle obiettiva condizioni dei luoghi, evidenzianti in prossimità della grata altri “ostacoli” parimenti idonei a costituire possibile causa di inciampo; pertanto, correttamente il Tribunale aveva escluso la responsabilità del Condominio ex art. 2051 c.c., incombendo allo stesso la prova liberatoria del caso fortuito solo una volta assolto dalla danneggiata l’onere di dimostrare che la caduta era conseguenza della potenzialità lesiva della grata (rivelatasi sporgente di uno o due centimetri, ma perfettamente visibile) non perfettamente livellata al terreno, tale essendo il fatto costitutivo della domanda.
..omissis....
Le (varie) censure ossono trattarsi congiuntamente data l’intima connessione, essendo tutte rivolte a contestare la ritenuta mancanza del nesso eziologico tra l’evento dannoso e la “cosa” custodita dal Condominio ; dette censure implicano accertamenti di fatto e valutazioni di merito. Ripropongono, in realtà, una inammissibile “diversa lettura” delle risultanze probatorie, senza tenere presente il consolidato orientamento di questa S.C. secondo cui in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all’art. 2051 cod. civ. individua un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l’applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo. Pertanto non assume rilievo in sé la violazione dell’obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell’evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova in ordine al nesso causale, incombendo comunque sull’attore (ndr: eredi della signora infortunata ) la prova del nesso eziologico tra la cosa e l’evento lesivo e sul convenuto (ndr : il condominio) la prova del caso fortuito. Sia l’accertamento in ordine alla sussistenza della responsabilità oggettiva che quello in ordine all’intervento del caso fortuito che lo esclude involgono valutazioni riservate al giudice del merito, il cui apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 6753/2004). L’attore che agisce per il riconoscimento del danno ha, quindi, l’onere di provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l’esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. 4279708; 20427708; 5910/11 secondo cui la norma dell’art. 2051 cod. civ., che stabilisce il principio della responsabilità per le cose in custodia, non dispensa il danneggiato dall’onere di provare il nesso causale tra queste ultime e il danno, ossia di dimostrare che l’evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa - Principio enunciato ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ.).
La sentenza impugnata, invece, ha congruamente spiegato le ragioni della propria decisione, proprio esaminando gli elementi la cui considerazione il ricorrente assume che sia stata erroneamente valutata. Attenendosi ai riferiti principi, é stata esclusa la prova ad opera della parte ricorrente della sussistenza del nesso eziologico tra la grata e la caduta, essendo la prima perfettamente visibile ed esistendo altri ostacoli in zona.
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P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Depositata in Cancelleria il 16.04.2012