Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Tanto e vero che il perito della assicurazione, se si accorda direttamente con il danneggiato sull'importo del risarcimento, gli fa firmare l'atto di accertamento conservativo o l'atto di liquidazione amichevole.
mi correggo. Se il perito dopo aver visto e stimato il danno si accorda con il danneggiato gli fa firmare l'atto di liquidazione amichevole; se non si accorda fa firmare l'atto di accertamento conservativo.
Nel caso di assicurazione condominiale il perito, ricorrendo le clausole di copertura assicurativa, stima il danno sia al danneggiante che al danneggiato: la somma viene versata al condominio che è il cliente della assicurazione. Sarà l'amministratore del condominio che sulla base delle indicazioni date dal perito suddividerà gli importi. Se il danneggiato non sarà soddisfatto dovrà fare causa all'altro condomino per la differenza presunta.
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
Ovvero, io aspetto, ma voglio tutelarmi nel caso che , alla fine della causa, l’assicurazione non sia tenuta a risarcire.
Ecco, nel frattempo questo chiarimento.

Convengo ma sconsiglio tale "attesa".
Per la prima sentenza potrebbero passare 5 anni...ma visto che i gradi di Giudizio possono arrivare anche a 3 (se non oltre) mai andrebbe accettata tale prassi.

La vita è incerta, oggi ci sei e domani non più, non è il caso di complicare ciò che è semplice.

Per la stessa motivazione (mantenere i buoni rapporti) anche il danneggiante deve capire quali sono le cose su cui non "scherzare".
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
???
siamo giunti alla pagina n.° 5 di interventi mi sarò perso qualcosa sicuramente. Ma qui mi sembra che sia una questione tra due condomini. Se c'è una assicurazione condominiale che copre i danni fra condomini si procede come ho già detto e quindi confermo che in caso di ritardato pagamento la causa va fatta con controparte il condomino danneggiante e come convenuta secondaria l'assicurazione. Se non c'è assicurazione condominiale, ma l'assicurazione è personale del condomino danneggiante, e l'assicurazione, come in questo caso, è uscita per periziare, la procedura è identica: convenuto principale il danneggiante convenuto secondario l'assicurazione. Se non è nota, ne è uscita l'assicurazione, che comunque è stata stipulata dal danneggiante sarà il danneggiante che, portato in giudizio, chiamerà l'assicurazione a risarcire dei danni che ha provocato in virtù di un contratto assicurativo stipulato da entrambe le parti. Se il danneggiante non ha una copertura assicurativa, oppure i danni da lui provocati non sono compresi nelle clausole assicurative, il danno lo paga per intero lui.
Quindi su 4 casi 2 comportano la chiamata in causa dell'assicurazione come convenuto secondario ed 1 come chiamata del terzo.
 

moralista

Membro Senior
Professionista
Se il danno in condominio con la ricerca guasti viene liquidato a chi gestisce il condominio, avendo lo stesso aperto il sinistro
 

Dimaraz

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Proprietario Casa
va fatta con controparte il condomino danneggiante e come convenuta secondaria l'assicurazione


Ohibo...vediamo di intenderci sulle parole.

Se tu per "convenuto secondario" intendi una chiamata a testimonianza posso allora capirti ...ma non anche far passare il termine.
Convenire a giudizio significa citare (volgarmente "accusare/denunciare") e seppur, come su detto, tu possa citare in Giudizio anche il primo che incontri per strada, non ha alcun senso procedere in tal modo.
Mai il danneggiato potrà ottenere ristoro da qualcuno (Compagnia) con cui non ha rapporti contrattuali e mai un Giudice potrebbe addebitare pagamento alla Compagnia su istanza del danneggiato.
E questo vale in tutti i casi di polizza facoltativa.

Ps.
Mi risulta che le cose siano cambiate anche per la RCA (obbligatoria) quantomeno fino ad un certo ammontare.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Se tu per "convenuto secondario" intendi una chiamata a testimonianza posso allora capirti ...ma non anche far passare il termine.
il convenuto è convenuto. Proprio oggi ho sono reduce da una operazione peritale per una causa intentata da un danneggiato che ha già ricevuto ed incassato il risarcimento danni da parte di una assicurazione per danni elementari. In pratica il rampollo di una famiglia alle 3:20 della notte dopo aver forzato un posto di blocco perché "alticcio", per cercare di seminare le due macchine dei Carabinieri che erano già in posizione per un eventuale inseguimento, ha girato attorno ad una rotatoria ma ha perso il controllo ed è finito contro la vetrina di un negozio. A seguito di una perizia il proprietario del negozio ha ricevuto un a/c con un importo a titolo di risarcimento del danno. Il danneggiato ha trattenuto l'importo a titolo di acconto ed ha fatto causa al proprietario della vettura (convenuto principale) al guidatore (convenuto secondario) ed alla assicurazione (convenuto secondario) per ottenere un maggiore risarcimento. Alle operazioni peritali c' erano il CTU, nominato dal giudice di pace, il CTP della parte attrice cioè il danneggiato, ed il sottoscritto CTP pro Assicurazione (convenuto secondario). Dalla lettura dei destinatari delle mail pec inoltrate dal CTU oltre ai consulenti ci sono solo i nominativi degli avvocati di parte attrice e della assicurazione. No avvocati e CTP della parte convenuta principale e no avvocati e CTP del conducente che ha causato il sinistro.
Allora posso scrivere CVD?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
Il danneggiato ha trattenuto l'importo a titolo di acconto ed ha fatto causa al proprietario della vettura (convenuto principale) al guidatore (convenuto secondario) ed alla assicurazione (convenuto secondario) per ottenere un maggiore risarcimento
Il danneggiato non ha diritti verso l'assicuratore del responsabile. Se però, come in questo caso, il danneggiato riceve un risarcimento parziale, acquista un diritto di credito direttamente nei confronti dell’assicuratore del responsabile (cosa che avviene anche nel caso di danni derivanti dalla circolazione stradale o dei natanti da diporto). Solo in questi casi l’assicuratore del responsabile non è più soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, e quindi può essere convenuto dal danneggiato.
 

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