L'obbligazione dell'assicuratore al pagamento dell'indennizzo (finalizzato alla realizzazione di un interesse dell'assicurato, anche quando è effettuato direttamente al terzo ai sensi del secondo comma dell'art. 1917 c.c.) è distinta e autonoma dall'obbligazione risarcitoria dell'assicurato nei confronti del danneggiato, che non ha, quindi in assenza di una normativa specifica (come ad esempio quella in materia di danni da circolazione stradale), azione diretta contro l'assicuratore.
Non metto in dubbio questa affermazione. Ma nel caso specifico, il perito assicurativo è uscito per periziare il danno, a seguito della denuncia dell'assicurato. Il danneggiato avendo fatto entrare nella propria proprietà il perito sa quale è la società assicurativa che lo deve risarcire. Questo è contratto assicurativo personale del vicino di casa pertanto il danneggiato viene risarcito dalla assicurazione in essere. Stipulando un contratto assicurativo la società assicuratrice si obbliga a pagare, nell'ambito dei massimali previsti e delle clausole operanti, l'importo dei danni cagionati dall'assicurato. Se con il sopralluogo del perito viene sottoscritto l' acccordo amichevole sull' importo del danno, nel giro di 30 gg dal giorno della firma l'assicurazione deve risarcire il danno: se non lo fa può essere portata in giudizio. Se con il sopralluogo del perito viene firmato l'atto di accertamento conservativo significa che o l'importo da risarcire esula le competenze del perito oppure che il danneggiato non aderisce alla proposta risarcitoria del perito. Nel primo caso il liquidatore invita il danneggiato presso la compagnia per fare una proposta di liquidazione: se questa viene accettata scattano i 30 gg per il risarcimento. Nel secondo caso il danneggiato ha tempo 30gg dalla proposta risarcitoria per inviare alla assicurazione la fattura dei danni o una perizia di parte. Se il danneggiato non si fa vivo, l'assicurazione aspetta ancora 3o/40 giorni poi invia l'importo riportato nell'accertamento conservativo o proposto: il danneggiato o accetta o trattiene l'importo in conto anticipo della somma richiesta o restituisce l'importo.
Il nostro danneggiato ci ha fatto sapere che il suo vicino gli ha comunicato che è in causa con l'assicurazione: questo può significare che l'assicurazione gli ha comunicato che la causa che ha prodotto il danno non rientra nei rischi assicurati e che pertanto non intende risarcire il danneggiato.
Cosa succede se il nostro danneggiato chiama in causa il vicino come convenuto principale e l'assicurazione come convenuta secondaria? Che l'assicurazione invierà una memoria di costituzione a difesa nella quale disconoscerà la sua obbligazione a pagare il danno provocato dal suo assicurato: il danno rimarrà completamente a carico del convenuto principale.