tagliare fisicamente non vuol dire che ci sia una spazio tra un condominio e l'altro altrimenti tutti gli edifici in lineacostruiti in comunione del muro di serarazione delle proprietà, nei quali ci sono tanti ingressi con altretanti numerici civici, dovrebbero diventare un condominio unico.va tagliato e diviso fisicamente!!!!!! lo vuoi capire????
Per me tagliare fisicamente vuol dire separare in modo che il muro delimiti le proprietà. Il muro della proprietà immobiliare da cui si accede da una scala che separa e delimita la proprietà immobiliare da cui si accede dall'altra scala può fare questa funzione.
significa anche se l'insieme delle proprietà immobiliari può essere amministrata in maniera autonoma. Ma nel contesto in cui era inserita questa frase significava che il requisito di poter essere amministrate in maniera autonoma da solo non basta a giustificare la creazione di un nuo vo condominio.indipendetemente dal carattere amm.vo!!!!!!!!!..mah.....cosa vuo dire secondo te!!!!!
io non ne so più della legge e faccio solo una costatazione per quelli che, mi sembra, si sono ritirati dal giudizio: pagare il proprio avvocato e quello della controparte senza avere un giudizio di un giudice è una mossa delle più codarde che si possano assumere. Forse era meglio andare in giudizio, magari avere torto, ma rischiare di avere almeno la compensazione delle spese legali.e proseguire poi nella causa se ne sai piu' della legge
"E' noto che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunita' di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e cio' sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altri giusti motivi. (Cass. n. 5386 del 05/04/2003; Cass. n. 18236/2003)."
Non dimenticare che il condominio resistente ha avuto torto in primo grado, che in secondo grado ha avuto respinta la richiesta di difetto di legittimazione passiva ( nel 2000), salvo poi nel 2004 vedersi accogliere il ricorso, sempre dalla medesima corte d'appello perché "dopo aver analizzato le varie parti che componevano l'edificio in questione, il Giudice concludeva che l'immobile nel suo complesso non era idoneo ad essere separato in due edifici autonomi, ostandovi alla sua divisione, sia la struttura del bene che l'esistenza di una consistente serie di cose comuni che non potevano essere giuridicamente sciolte e che, ove divise, avrebbero prodotto gravi ricadute nella sfera giuridica di altri condomini, con effetti di natura reale."
Non so quali consistenti serie di cose comuni ci possono essere nel condominio in cui tu abiti, che non possano essere giuridicamente sciolte e che, se venisero divise, potrebbero produrre delle gravi ricadute sulla sfera giuridica degli altri condomini, con effetti di natura reale.
La Corte territoriale ha ritenuto, sulla base dei principi suesposti, che attesa la struttura della porzione dell'immobile adibito ad albergo (che occupa solo alcuni dei dieci piani in cui si compone dell'edificio) e considerate le numerosi ed importanti parti che rimarebbero comuni dopo l'eventuale separazione, l'immobile nel suo complesso non e' idoneo ad essere separato in due edifici autonomi: "in primo luogo per poter realizzare due parti distinte, aventi ciascuno una propria autonomia strutturate, occorrerebbe far luogo ad una ragnatela di limitazioni e di servitu' che, riguardando l'utilizzazione di parti comuni posti in un'unica unita' costruttiva, sarebbe ben difficile costituire e disciplinare per l'avvenire."
Quindi rimane sempre in piedi l'ipotesi che il giudice giudichi, in questo caso, per l'idoneità dell'edificio ad essere suddiviso in due condomini; essendo questa una suddivisione verticale e non orizzontale.
Infatti: "A norma degli artt. 61 e 62 disp. att. c.c., lo scioglimento del condominio di un edificio o di un gruppo di edifici, appartenenti per piani o porzioni di piano a proprietari diversi, puo' dare luogo alla costituzione di condomini separati, in quanto l'immobile o gli immobili oggetto del condominio originario, possano dividersi in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, quand'anche restino in comune con gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall'art. 1117 c.c.. "
La corte di cassazione ha rigettato il ricorso del nuovo condominio perché in pratica i ricorrenti non hanno impugnato la ratio decidendi della pronuncia della corte d'appello ma hano tentato di interpretare diversamente quanto e' emerso dall'istruttoria circa le varie parti dell'immobile che sono e rimarrebbero comuni, in modo da poter configurare alla stregua di "edificio autonomo" quella parte dell'edificio destinato ad albergo.
Alla luce di tutto questo io, ero e sono, dell'opininione che si poteva andare avanti fino almeno al giudizio di primo grado. Purtroppo non sono tra i condomini che si volevano staccare.