caro Criscuolo leggi la sentenza della cassazione 01/12/2010 n. 24380.
l' ho letta!!!! Ma leggila anche tu.
Cassazione Civile, Sezione II, 1 dicembre 2010, n. 24380
Presidente dott. Triola Roberto Michele, Relatore dott. Bursese Gaetano Antonio
Il tenore della norma, riferito all'espressione edifici autonomi esclude di per sè che il risultato della separazione si concreti in una autonomia meramente amministrativa, giacche, piu' che ad un concetto di gestione, il termine 'edificio' va riferito ad una costruzione, la quale, per dare luogo alla costituzione di piu' condomini, deve essere suscettibile di divisione in parti distinte, aventi ciascuna una propria autonomia strutturale, indipendentemente dalle semplici esigenze di carattere amministrativo. La sola estensione che puo' consentirsi a tale interpretazione e' quella prevista dall'art. 62 citato, il quale fa riferimento all'art. 1117 cod. civ. (parti comuni dell'edificio in quanto destinate in modo permanente al servizio generale e alla conservazione dell'immobile, riguardato sia ne suo complesso unitario che nella separazione di edifici autonomi).
Non può pertanto essere prospettata una separazione in senso orizzontale delle unita' immobiliari in proprieta' esclusiva, in quanto e' necessaria la separazione in senso verticale, anche se in uno dei due nuovi condomini che si vengono a realizzare possono trovarsi locali di utilita' comune (come portineria, alloggio del portiere, locale caldaia ecc.).
Questo caso era quello di un albergo che occupava alcuni piani di un palazzo che chiedeva di costituire un condominio autonomo.
Questa situazione e ben diversa da quella che hai prospettto tu dove c'é un edificio con due scale autonome alle quali si accede da due ingressi differenti e distanti tra loro, già contrassegnati da numeri civici.
Permango della idea che la separazione si possa fare.