Non è vero quanto afferma l'amministratore, perchè se analizziamo l'art. 1129 cc (inderogabile), si legge che deve fornire previa richiesta quanto contenuto nei registri di cui ai punti 6) e 7) ed il punto 6) contiene tutti i dati dell'anagrafe condominiale, per cui non si può trincerare e non fornire questi dati, perchè rischia la revoca giudiziale.
art. 1129 cc (inderogabile)
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Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
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art. 1130 cc
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6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. ....
Quanto scritto al punto 9) dell'art. 1130 cc, non cancella e non modifica l'art. 1129 cc