condobip

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... L'art.1129 specifica che l'amministratore è tenuto a compilare il registro anagrafe ed inserirlo nel resto della doc.inerente al condominio e quindi visionabile dal condomino che ne fà richiesta. La legge che mi autorizza è proprio l'art.1129 oppure sbaglio? ...
Non sbagli :ok:
e puoi ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
 

cleopatra 1

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La legge n. 220/2012, tra le varie cose, ha modificato l’art. 1130 c.c.
Esso, al nuovo n. 6 specifica che l’amministratore dovrà curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130 n. 6 c.c. nuova formulazione).
L'art. 1130 comma 9 dice:
l'amministratore deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso. Il riferimento è solo alla visione della gestione contabile.
Il mio amministratore secondo quanto suddetto sostiene che non posso visionare il registra anagrafe!
 

condobip

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Non è vero quanto afferma l'amministratore, perchè se analizziamo l'art. 1129 cc (inderogabile), si legge che deve fornire previa richiesta quanto contenuto nei registri di cui ai punti 6) e 7) ed il punto 6) contiene tutti i dati dell'anagrafe condominiale, per cui non si può trincerare e non fornire questi dati, perchè rischia la revoca giudiziale.

art. 1129 cc (inderogabile)
...
Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell'articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all'amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
...


art. 1130 cc
...
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. ....

Quanto scritto al punto 9) dell'art. 1130 cc, non cancella e non modifica l'art. 1129 cc
 
Ultima modifica:

cleopatra 1

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Proprietario Casa
La legge n. 220/2012, tra le varie cose, ha modificato l’art. 1130 c.c.
Esso, al nuovo n. 6 specifica che l’amministratore dovrà curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all'amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L'amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l'amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili (art. 1130 n. 6 c.c. nuova formulazione).
L'art. 1130 comma 9 dice:
l'amministratore deve fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso. Il riferimento è solo alla visione della gestione contabile.
Il mio amministratore secondo quanto suddetto sostiene che non posso visionare il registra anagrafe!
Grazie per le gentilissime ed esaustive risposte
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
Non sbagli. Perché c'è questo attrito? Anche tra te e l'amministratore?
Non so,ma non credo che il suo comportamento derivi da attrito,evidentemente non si è soffermato bene sulla legge riguardante il registro anagrafe.Sarà cautela in quanto forse è molto cauto riguardo a questa delicata situazione perchè ci sono dati importanti.
 

cleopatra 1

Membro Attivo
Proprietario Casa
  1. Contiene le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare e ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
  2. Il condomino x può solo conoscere le spese e gli inadempimenti degli altri condomini, sia al momento del rendiconto annuale, sia facendone richiesta all'amministratore.
  3. No.
L'art.1129 dice che i registri sono conservati insieme alla documentazione contabile e quindi visionabili. E' visionabile quindi, anche il registro anagrafe come tutto il resto
 

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