La novità della tenuta dei registri obbligatori ex art. 1130 c.c.: registro anagrafe condominiale (n. 6), registro verbali delle assemblee, registro nomina e revoca amministratore e il registro di contabilità (n. 7).
La tenuta del registro dell’anagrafe condominiale è una delle principali novità introdotte dal legislatore, che anche grazie a tale innovazione trasforma l’amministratore in un solerte funzionario dello Stato e direi in primis dell’agenzia delle entrate, esso deve riportare le generalità dei singoli proprietari nonché dei titolari dei diritti reali e personali di godimento, il loro codice fiscale, residenza o domicilio, i dati catastali di ogni singola unità immobiliare, nonché ogni altro elemento concernente le condizioni di sicurezza, dizione anche questa del tutto vaga che potrebbe interpretarsi come acquisizione delle dichiarazioni di conformità degli impianti presenti negli appartamenti.
Quindi in pratica ciascun amministratore si comporta come meglio gli aggrada
O Carta D'identità o codice fiscale.
E la cosa più logica e pertinente, comunque è la comunicazione della presenza degli inquilini. (che a parer mio non è una violazione della privacy)