Vi sarà solo un "problema" di collazione.
Quindi alla morte del donante:
- riunione "fittizzia" della donazione col patrimonio lasciato dal defunto (donatum + relictum)
- calcolo delle quote spettanti per legge ai successori.
- valutazione del diritto dei legittimari alla luce degli atti di disposizione fatti in vita dal de cuius
- eventuale riduzione della donazione in caso di lesione di legittima.
Quindi se quel denaro supererà la "quota disponibile" del genitore, lei dovrà restituirne al fratello sino a concorrenza del suo diritto di legittimario.
Esempio: Caio ha due figli, Sempronia e Tizio.
Alla sua morte lascia i figli + il coniuge superstite
Non esiste testamento ed il patrimonio lasciato è pari a 70.000,00 Euro.
In vita Caio donò a Sempronia 30.000,00 Euro.
Partimonio ereditario = 100.000,00 Euro (70.000,00 + 30.000,00)
Quota disponibile di Caio: 25.000,00
Quote spettanti agli eredi: 25.000,00 ciascuno (e diritto di uso/abitazione coniuge)
Tuttavia Sempronia ha ricevuto in vita 5.000,00 in più di quanto previsto dalla legge (25.000,00); dovrà dare 2.500,00 a Tizio e 2.500,00 al coniuge superstite, ossia vedrà ridotta la donazione da 30.000,00 a 25.000,00 euro
Riepilogando, queste le somme di cui ciascuno beneficerà:
- Sempronia Euro 50.000,00
- Tizio Euro 25.000,00
- Coniuge superstite Euro 25.000,00 + diritto uso e abitazione.