La Collazione post mortem esiste (meglio dire si attiva) solo in virtù di Donazioni in vita del de cuius. Senza Donazioni (materia prima) la Collazione non si attiva...Però... ci sono donazioni indirette, pur occulte, che se provate o semplicemente ipotizzate la fanno riapparire. Basta che l'erede, sedicente leso, ne abbia solo il sospetto per fargli arrogare il diritto di richiederla...Sarà poi il giudice a concretizzarla contabilmente o meno. Ritornando alla "disponibile" (testamentaria) il concetto fondante è legato alla manifestazione del volere del Testatore che non può essere riportata per sentito dire o per conclamate asserzioni verbali dello stesso. Ci vuole la prova scritta. Il dilemma è qui: Conteggio riassuntivo delle somme erogate ai "due" eredi controfirmato anche dagli eredi???E prima della morte??? o Testamento??? Ma se il de cuius vedovo/a (padre o madre esemplare) ha lasciato solo pochi spiccioli, avendo ripartito tutto in vita, su cosa deve testare??? Quale valore giuridico puo avere un semplice riassuntoSe ammetti che la collazione esiste comunque (sia nella successione testamentaria sia in quella legittima), come penseresti di applicarla nel caso della successione legittima?
delle, a questo punto, donazioni indirette stilato dal de cuius e controfirmato dagli eredi??? In caso affermativo l'eventuale surplus non superiore alla "disponibile" ricevuto da uno solo dei due eredi potrebbe far cadere la mia affermazione in discussione. Ma dove è scritto??? Pur da me auspicabile, l'ho cercato senza trovarlo....volete provarci voi??? Grazie. Quiproquo.
P.S. La dispensa da collazione richiamata da Ollj con l'art.737 mi risulta espressa sempre
per iscritto nel testamento stesso o in altro scritto in forma testamentaria ( cercare...)
e in tale articolo non ne viene indicato la modalità. Credo a questo punto che in mancanza
di un parere "esperto" sia opportuno una ricerca giurisprudenziale che credo molto probabile.
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