La
collazione è l’atto col quale taluni soggetti che abbiano accettato l’eredità conferiscono nell’asse ereditario quanto hanno ricevuto dal defunto in vita per
donazione.
Oggetto della collazione sono tutte le
donazioni dirette, ossia i contratti attraverso i quali un soggetto arricchisce un altro per spirito di pura liberalità, e tutte le
donazioni indirette, cioè tutti quegli atti compiuti avvalendosi di negozi che hanno una causa (in senso giuridico) propria diversa da quella liberale, tipica della donazione diretta (ad esempio: il pagamento delle tasse scolastiche per aiutare uno studente povero. Questa è una donazione indiretta perché utilizza uno strumento tipico diverso dalla donazione – il pagamento di debito altrui - per spirito di liberalità).
La
ratio dell’istituto è la seguente. Se il
de cuius in vita ha fatto delle donazioni ai figli legittimi o naturali, ai loro discendenti, o al coniuge, la legge presume che il defunto, facendo la donazione o le donazioni, non abbia voluto alterare il trattamento che egli ha disposto per testamento o che è disposto per legge (in caso di successione legittima) ma abbia solamente attribuito a questi soggetti un “acconto” sulla futura quota di eredità.
Di conseguenza, i beni donati in vita dal
de cuius devono essere compresi o fatti conferire nella massa attiva del patrimonio ereditario, per essere poi divisi tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote di eredità.
La collazione è obbligatoria per legge salvo che il donatario ne sia stato dispensato dal donante.
Avv. Simone Scelsa
Per quanto riguarda la dispensa:
Il
de cuius può esonerare il donatario dalla collazione mediante dichiarazione di dispensa, che ha comunque effetto nei limiti della quota disponibile (art. 737, II° co., cod. civ.).
La dispensa dalla collazione, come ha osservato la Cassazione
xxxiii, comporta un rafforzamento dell’attribuzione patrimoniale disposta a favore del donatario, fino al limite invalicabile costituito dalla intangibilità della quota di riserva spettante ai legittimari.
Si ritiene che “la perfetta razionalità logica e giuridica della dispensa discende nella maniera più evidente dalla natura dispositiva delle norme che dispongono la collazione”
xxxiv.
L’aspetto strutturale e particolarmente il profilo formale della dispensa sono oggetto di profondi contrasti in dottrina ed in giurisprudenza.
Per la giurisprudenza e per la dottrina prevalente la dispensa costituisce una liberalità, più precisamente una liberalità supplementare rispetto alla donazione principale cui si riferisce
xxxv. Altra parte della dottrina, negando che la dispensa alla collazione sia una liberalità autonoma rispetto a quella principale, preferisce sottolineare il carattere meramente rafforzativo di quest’ultima
xxxvi.
(fonte Altalex)