Ribadisco che l’ATP è uno strumento tendente a costituire una prova prima dell’instaurazione di un giudizio e in vista del giudizio, svolgendo così anche una finalità cognitiva di immediato rilievo nel giudizio di merito. E come mezzo per favorire la conciliazione fra le parti. Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.