Prima di firmare il prossimo contratto di locazione (di qualsiasi tipo) leggi attentamente la clausola che regola il recesso anticipato del conduttore: termine di preavviso e motivazione.
L'art. 3, c. 6 l. 431/1998 recita:
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, puo' recedere in
qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi.
E' una clausola che si può derogare a favore del conduttore.
Io, ad esempio, stabilisco un preavviso di soli 3 mesi senza necessità di alcuna motivazione.
Perché quando il conduttore vuole/deve trasferirsi trovo inutile "obbligarlo" a rimanere se non ritengo "gravi" i motivi da lui addotti.
Non esiste un elenco dei "gravi motivi". In caso di controversia tra locatore e conduttore devono essere valutati dal giudice.