La norma richiede che l’esigenza transitoria "lunga" sia provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
Un’autodichiarazione del conduttore non è idonea ai fini della prova. Dubito che le organizzazioni sindacali, che devono esercitare le loro funzioni con prudenza e ragionevolezza, accettino una dichiarazione firmata dall’una o dall’altra delle stesse parti contraenti.
Tuttavia, il quinto comma dell’articolo 2 del dm 16 gennaio 2017, relativo alle locazioni transitorie, apre qualche spiraglio perché prevede:
“Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo, nei casi in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste dall'accordo o difficilmente documentabili, gli accordi definiscono le modalita' bilaterali di supporto ai contraenti da parte delle rispettive organizzazioni della proprieta' e dei conduttori firmatarie degli accordi di riferimento”
E quindi? Quindi, la disposizione prevede non solo che possono essere stipulati contratti basati su esigenze transitorie diverse da quelle dell’accordo, ma anche che possono essere stipulati contratti basati su esigenze transitorie di cui non venga fornita la documentazione.
Ora, l’OP non chiarisce se l‘esigenza transitoria del conduttore è elencata tra quelle previste dall’accordo locale, tuttavia, riguardo le due anzidette condizioni, l’intervento delle associazioni è decisivo proprio per derogare alla regola generale: sia alla regola della tassatività delle motivazioni che stanno alla base della transitorietà che siano contemplate dall’accordo, sia all’altra regola della documentazione da allegare al contratto.
Il quinto comma è uno strumento prezioso, che le due associazioni sindacali (il suddetto comma fa riferimento a “modalità bilaterali”), chiamate a fornire supporto ai contraenti, devono utilizzare, cum grano salis nelle loro valutazioni, per superare tali empasse.
Ora, io non so che cosa preveda l’accordo territoriale in discorso, ma quello che posso dire è che, per porre rimedio ai “difetti” sopracitati, nulla vieta che le organizzazioni sindacali stilino un verbale dell’incontro con le parti contraenti, in cui si chiarisce la portata dell’esigenza transitoria, le giustificazioni che vengono fornite dal conduttore per spiegare le ragioni per cui manca la documentazione proveniente da un soggetto terzo ed eventuali altri fatti rilevanti, e una dichiarazione con valutazione favorevole delle stesse due organizzazioni alla stipulazione del contratto da allegarsi, perché no, al contratto di locazione stesso, al posto della documentazione mancante.
A seguire, attestazione di rispondenza del contratto “assistito” per l’accesso alle agevolazioni fiscali.
Una tale soluzione salverebbe la “capra” delle associazioni e i “cavoli” del conduttore.