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Secondo me le parti (locatore o conduttore) presentano ai Sindacati un'autocertificazione con la quale dichiarano il motivo che giustifica la propria esigenza transitoria.Non capisco come può un rappresentante sindacale accertare le "rispondenza delle dichiarazioni" difficilmente documentabili.
Perfetta la tua analisi @Clematide però mi sembra che istituire una specie di istruttoria con tanto di processo per un semplice contratto di locazione, con i sindacati come giudici, sia un'aberrazione legislativa se non anche mentale. Quello che dovrebbe prevalere, in un contratto tra due parti, è la volontà delle parti stesse. Poi viene la tutela della parte più debole, ma siamo sicuri che al giorno d'oggi tale tutela in una forma così macchinosa sia davvero necessaria?La norma richiede che l’esigenza transitoria "lunga" sia provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
Un’autodichiarazione del conduttore non è idonea ai fini della prova. Dubito che le organizzazioni sindacali, che devono esercitare le loro funzioni con prudenza e ragionevolezza, accettino una dichiarazione firmata dall’una o dall’altra delle stesse parti contraenti.
Tuttavia, il quinto comma dell’articolo 2 del dm 16 gennaio 2017, relativo alle locazioni transitorie, apre qualche spiraglio perché prevede:
“Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 4 del presente articolo, nei casi in cui il contratto sia motivato sulla base di fattispecie non previste dall'accordo o difficilmente documentabili, gli accordi definiscono le modalita' bilaterali di supporto ai contraenti da parte delle rispettive organizzazioni della proprieta' e dei conduttori firmatarie degli accordi di riferimento”
E quindi? Quindi, la disposizione prevede non solo che possono essere stipulati contratti basati su esigenze transitorie diverse da quelle dell’accordo, ma anche che possono essere stipulati contratti basati su esigenze transitorie di cui non venga fornita la documentazione.
Ora, l’OP non chiarisce se l‘esigenza transitoria del conduttore è elencata tra quelle previste dall’accordo locale, tuttavia, riguardo le due anzidette condizioni, l’intervento delle associazioni è decisivo proprio per derogare alla regola generale: sia alla regola della tassatività delle motivazioni che stanno alla base della transitorietà che siano contemplate dall’accordo, sia all’altra regola della documentazione da allegare al contratto.
Il quinto comma è uno strumento prezioso, che le due associazioni sindacali (il suddetto comma fa riferimento a “modalità bilaterali”), chiamate a fornire supporto ai contraenti, devono utilizzare, cum grano salis nelle loro valutazioni, per superare tali empasse.
Ora, io non so che cosa preveda l’accordo territoriale in discorso, ma quello che posso dire è che, per porre rimedio ai “difetti” sopracitati, nulla vieta che le organizzazioni sindacali stilino un verbale dell’incontro con le parti contraenti, in cui si chiarisce la portata dell’esigenza transitoria, le giustificazioni che vengono fornite dal conduttore per spiegare le ragioni per cui manca la documentazione proveniente da un soggetto terzo ed eventuali altri fatti rilevanti, e una dichiarazione con valutazione favorevole delle stesse due organizzazioni alla stipulazione del contratto da allegarsi, perché no, al contratto di locazione stesso, al posto della documentazione mancante.
A seguire, attestazione di rispondenza del contratto “assistito” per l’accesso alle agevolazioni fiscali.
Una tale soluzione salverebbe la “capra” delle associazioni e i “cavoli” del conduttore.
Io ho inteso che in caso di controversie tra locatore e conduttore che finiscono in tribunale, il giudice esamina le dichiarazioni delle esigenze transitorie come furono espresse dalle parti e asseverate dai Sindacati quando venne stipulato il contratto.istituire una specie di istruttoria con tanto di processo per un semplice contratto di locazione, con i sindacati come giudici,
Non vedo tutta questa differenza, almeno concettualmente. Comunque vero. Si poteva evitare i po do burocraziaMolto più semplice per i contratti di locazione agrari. I contratti in deroga a quelli previsti dalla legge si possono fare per qualsiasi motivo e di qualsiasi durata, con qualsiasi clausola, purché le due parti li stipulino davanti ad un rappresentante di Confagricoltura o altro sindacato, il quale prende atto e controfirma. Niente accordi territoriali, niente motivazioni preconfezionate, niente dichiarazioni di terzi. Perché non fare così anche con gli immobili?
Io alterno due tipi di arrabbiatura: da un lato mi sento come quando a scuola punivano tutta la classe per colpa di pochi maleducati, che non venivano mai individuati. Anche qui, per colpa di qualche truffatore che non si è capaci di individuare, ci si rimette tutti.istituire una specie di istruttoria con tanto di processo per un semplice contratto di locazione, con i sindacati come giudici, sia un'aberrazione legislativa se non anche mentale
Sono assolutamente d'accordo. E' un sistema architettato non tanto per tutelare i conduttori deboli, quanto i sindacati nullafacenti che hanno da queste scartoffie un'indubbia fonte di reddito. Evidentemente il Fisco si fida più di loro che dei cittadini onesti che vorrebbero solo fare un accordo che rispecchiasse le esigenze di entrambe le parti in causa: un affitto che non sia un "matrimonio", visione arcaica e superata dalle esigenze abitative di oggi.Io alterno due tipi di arrabbiatura: da un lato mi sento come quando a scuola punivano tutta la classe per colpa di pochi maleducati, che non venivano mai individuati. Anche qui, per colpa di qualche truffatore che non si è capaci di individuare, ci si rimette tutti.
Dall'altro lato, ho sempre pensato che la reintroduzione del ricorso obbligato ai sindacati fosse un bel modo per ricominciare a foraggiarli a nostre spese.
Anche perchè, condivido in pieno sulla "aberrazione legislativa" e "mentale", le meglio riuscite truffe nel campo del reddito di cittadinanza sono quelle che hanno avuto un puntello dentro un Caf. Che dire...?
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