Non è sempre agevole stabilire quando un'attività comporti contatti diretti con il pubblico dei consumatori o quando un'attività debba considerarsi professionale e pertanto non è soggetta a indennità di avviamento.
Anche la Confedilizia cita a tal proposito la tua sentenza come esempio di caso in cui l'indennità va pagata.
"L'attività scolastica esercitata a fini di lucro e con gestione a strutture imprenditoriale integra attività commerciale rientrante nella previsione dell'art. 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sicché‚ al conduttore di immobile adibito alla suddetta attività spetta alla cessazione del rapporto l'indennità di avviamento.
* Cass. civ., sez. III, 29 maggio 1995, n. 6019, Giulivo c. Brancoli."
Non vi è dubbio che se fosse lo studio di un professore che impartisce lezioni private si configurerebbe come attività professionale, ma al contrario penso che, nel caso di una scuola costituita in forma societaria, l'attività imprenditoriale a fini di lucro sia indiscutibile.
Credo pertanto che anche un bravo avvocato l'avrebbe dura ad evitarti di pagare tale indennità.