fabricio

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Quando è iniziata la morosità dell'inquilino non hai pensato di attivarti con lo sfratto?
Lo sfratto convalidato dal giudice comporta la risoluzione del contratto di locazione, che da quel momento in avanti permette al locatore di non pagare più le imposte sui canoni non percepiti.
si , gli sfratti erano bloccati per cui si poteva avviare intanto la procedura ed attendere poi lo sblocco , ma pensavo che avrebbe pagato anche se con difficoltà e ritardi
Forse non hai potuto iniziare lo sfratto per morosità perché l'iniziativa del tuo conduttore non te lo consente
ora , da quello che ho compreso, fino a che il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo non si può iniziare alcuna azione
 

Nemesis

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Proprietario Casa
fino a che il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo non si può iniziare alcuna azione
Non è così.
Il divieto per i creditori, ex art. 168 della legge fallimentare, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore non opera per l’azione diretta alla risoluzione del contratto di locazione e al rilascio dell’immobile locato, azione che non pregiudica gli interessi degli altri creditori, avendo come oggetto un bene che al patrimonio del debitore è sempre rimasto estraneo.
 

basty

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azione che non pregiudica gli interessi degli altri creditori, avendo come oggetto un bene che al patrimonio del debitore è sempre rimasto estraneo.
Che il bene non abbia mai fatto parte del patrimonio del debitore è indiscutibile. Che l’azione non pregiudichi gli interessi degli altri creditori non lo direi automatico. La perdita del locale commerciale è infatti considerata un danno, che in caso di risoluzione del locatore verrebbe indennizzata con 12-18 mensilità : perdere lo avviamento non pregiudicherebbe il valore della attività residua?
 

uva

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Io pensavo che trattandosi di concordato preventivo in continuità aziendale un'azione del locatore volta a sfrattare il conduttore e rientrare in possesso dell'immobile non fosse possibile.
Perché se il conduttore dovesse lasciare l'immobile dove svolge la propria attività la continuità aziendale diventerebbe più difficile.
Questo in generale, mentre nel caso specifico potrebbe non costituire un ostacolo perché il conduttore è una
grande azienda ..con catena di negozi
 

fabricio

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Non è così.
Il divieto per i creditori, ex art. 168 della legge fallimentare, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore non opera per l’azione diretta alla risoluzione del contratto di locazione e al rilascio dell’immobile locato, azione che non pregiudica gli interessi degli altri creditori, avendo come oggetto un bene che al patrimonio del debitore è sempre rimasto estraneo.

cosi il conduttore cita.."dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore"
per cui come dice Nemesis non si riferirebbe ad un eventuale azione di sfratto ma di pignoramento..?
 

uva

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Proprietario Casa
cosi il conduttore cita.
Da quanto capisco io, quella citazione si riferisce ai pignoramenti.
Non ad un'azione di sfratto con la quale il locatore intende solo rientrare in possesso del suo immobile senza attivarsi per il recupero del credito.

Mi rimane però il dubbio che ho espresso nel post n. #24: se il giudice convalida lo sfratto per morosità e il conduttore deve rilasciare l'immobile, la continuità aziendale non verrebbe compromessa?
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Nulla impedisce di spostarsi in altra sede.
E' ovvio.
Ma è probabile che l'imprenditore non abbia la possibilità economica di affittare un altro locale, dato che si trova già in una situazione finanziaria critica.
Io come proprietaria non affitterei ad un conduttore già molto indebitato che ha fatto domanda di concordato preventivo.
Non potrebbe neppure ottenere il mutuo se avesse intenzione di acquistare.

Inoltre spostarsi altrove può comportare la perdita dell'avviamento rispetto a continuare l'attività nello stesso immobile.
Come ho scritto nel post n. #24, la situazione del conduttore di @fabricio forse è diversa perché gestisce molti punti vendita.
 

fabricio

Membro Attivo
Proprietario Casa
Quello che dice Uva è corretto
Inoltre spostarsi altrove può comportare la perdita dell'avviamento rispetto a continuare l'attività nello stesso immobile.
Come ho scritto nel post n. #24, la situazione del conduttore di @fabricio forse è diversa perché gestisce molti punti vendita.
in effetti la gestione di più punti vendita potrebbe fare differenza

con una richiesta di ingiunzione di pagamento al conduttore, sarebbe stato possibile
non dichiarare i canoni non riscossi?
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
con una richiesta di ingiunzione di pagamento al conduttore, sarebbe stato possibile
non dichiarare i canoni non riscossi?
No.
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, purché la mancata percezione sia comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.
 

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