domenico10

Membro Ordinario
Professionista
i diritti si possono acquisire anche con il possesso ventennale e se gli alberi ( che mi dici sono di alto fusto), oltrepasseranno certe altezze dopo ventanni senza che nessuno si attivi per ridurre i danni, subentra usucapione che va al di la delle decisioni condominiali. attivati quanto prima.
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
i diritti si possono acquisire anche con il possesso ventennale e se gli alberi ( che mi dici sono di alto fusto), oltrepasseranno certe altezze dopo ventanni senza che nessuno si attivi per ridurre i danni, subentra usucapione che va al di la delle decisioni condominiali. attivati quanto prima.

@domenico10 , puoi cortesemente spiegare meglio il discorso legato all'usucapione? Almeno per me, non è molto chiaro.
Grazie
 
U

User_29045

Ospite
@domenico10 , puoi cortesemente spiegare meglio il discorso legato all'usucapione? Almeno per me, non è molto chiaro.
Grazie

Provo a spiegartelo io.
Se pianti un albero in una proprietà altrui, il proprietario ha 6 mesi di tempo, dalla data della piantumazione, per mandarti una Raccomandata A/R e intimarti di rimuoverlo a tue spese.
Decorso infruttuosamente il 180-esimo giorno senza rimostranze da parte della proprietà, per il principio legale di arricchimento della proprietà, l'albero diviene di proprietà del proprietario del terreno dove è stato piantumato.
E con la proprietà subentrano anche i relativi obblighi e i relativi profitti: obbligo di provvedere periodicamente a potare le essenze arboree per evitare che tocchino i fabbricati adiacenti o che tolgano visibilità ai palazzi adiacenti, obbligo di pulire dal fogliame se è un albero a foglia caduca, obbligo di spazzare e raccogliere gli aghi se è ad esempio un sempreverde (pino, abete, ...), responsabilità nel caso in cui colate di resina nel periodo estivo rovinino la carrozzeria delle auto parcheggiate sotto, diritto di raccoglierne gratuitamente i frutti (pesche, pinoli, fichi, etc.) e di sfruttarne i benefici (ombra in giardino).

Gli alberi e le piante, piantumati da terzi e non contestati dalla proprietà entro 6 mesi dalla data di piantumazione, costituiscono un arricchimento della proprietà. Alberi e piante appartengono per legge, dal 181-esimo giorno in poi, alla proprietà, che è quindi tenuta legalmente alle necessarie manutenzioni, potature comprese.
 
U

User_29045

Ospite
Questo principio di arricchimento della proprietà è un concetto il cui decorso è molto più veloce dell'usucapione per beni immobili (20 anni) e per beni mobili (2 anni): già dopo 6 mesi l'albero diviene di proprietà dello stesso proprietario del terreno ove è piantumato. E con esso... oneri e onori!
 
U

User_29045

Ospite
Colgo l'occasione per ricordare che c'è l'obbligo di evitare che la protensione dei rami sconfini nelle proprietà adiacenti: qualora ciò accada e venga tollerato dalle proprietà adiacenti, esse hanno diritto di cogliere gratuitamente i frutti che pendono dalla loro parte senza nulla dover corrispondere al proprietario dell'albero.
Classico esempio: un ciliegio i cui rami sconfinano; il vicino può prendersi le ciliegie, se gli piacciono e tollera la protensione dei rami sulla proprietà. Altrimenti può chiedere il taglio dei rami eccedenti.
 
U

User_29045

Ospite
i diritti si possono acquisire anche con il possesso ventennale e se gli alberi ( che mi dici sono di alto fusto), oltrepasseranno certe altezze dopo ventanni senza che nessuno si attivi per ridurre i danni, subentra usucapione che va al di la delle decisioni condominiali. attivati quanto prima.

domenico10 parla di "acquisizione del diritto a superare una certa altezza dopo 20 anni". Mi sembra un po' strano anche a me, sinceramente.
L'unica cosa che può succedere è che, se si tratta di una specie protetta, dopo 20 anni non ne autorizzano più la rimozione. Forse domenico10 intendeva questo per usucapione ventennale.
Spero che domenico10 ce lo spiegherà.
Io ho precisato una faccenda correlata, ossia che - a prescindere da chi ha piantato l'albero - dopo il sesto mese, oneri e onori sono a carico del titolare del terreno dove l'albero si trova.
Ma onestamente non penso che dopo 20 anni si possa acquisire il diritto di tenere un albero troppo alto che toglie visuale.
In ogni modo per cautelarsi è già stato fatto il possibile, ossia è stato messo a verbale che la proprietà si impegna a fare in modo che l'altezza non superi mai X metri.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Provo a spiegartelo io.
Se pianti un albero in una proprietà altrui, il proprietario ha 6 mesi di tempo, dalla data della piantumazione, per mandarti una Raccomandata A/R e intimarti di rimuoverlo a tue spese.

Da dove tale "massima" ???

L'unico diritto acquisibile riferibile alle piante, di cui maldestramente riferiva @domenico10 è l'usucapione della piantumazione a distanza inferiore ai limiti di Legge.

Decorsi 20 anni dalla piantumazione l'albero resta dov'è fino alla sua morte.
Morta la pianta si perde tale "diritto" e l'eventuale "sostituta" dovrà rispettare le norme sulle distanze dal confine.
 
Ultima modifica:
U

User_29045

Ospite
Appena possibile ti citerò tutte le norme, è una ricerca che ho dovuto fare di recente perché il proprietario di un terreno di fronte al mio condominio voleva farci pagare la potatura degli alberi con la scusa che è stato il condominio a piantarli lì 50 anni fa.
Abbiamo risposto per le rime ai proprietari del terreno che gli alberi ormai sono diventati di loro proprietà, e devono occuparsene loro.
 

domenico10

Membro Ordinario
Professionista
l'usucapione molto chiaramente descritto, sig bullo, si riferisce alla deroga dalle distanze minime dal confine, da tenere in caso di piantumazione di alberi di alto, medio e basso fusto. e se passano i venti anni, senza che il confinante esegua azione a difesa della proprieta ecc, tale diritto di deroga dalle distanze minime diviene norma, naturalmente quando si parla di usucapione va da se che oltre al possesso vero e pacifico non interrotto, è probabile che bisogna sostenere un contenzioso civile..
 

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