Buonasera a tutti i forumisti.
Stavo leggendo un articolo interessante sulla prescrizione del pagamento delle quote condominiali, che, a seconda della loro natura, vanno in prescrizione dopo 5 o 10 anni.
Un passo di tale lettura, che riporto di seguito, mi ha fatto sorgere un dubbio. E' questo il passo:
Per quanto riguarda la volontà dell'assemblea condominiale di esonerare l'amministratore per adottare
un atto di clemenza nei confronti del condomino moroso, è verosimilmente utopistico pensare che i
condòmini solventi, presumibilmente all'unanimità, decidano di farsi carico, seppure in via temporanea,
dei debiti del moroso, peraltro in assenza di apposite garanzie prestate dal condomino insolvente.
A fronte della mancanza di “dispensa assembleare” di fatto l'amministratore, che senza indugio
dovrebbe agire per la riscossione coattiva delle quote insolute, si astiene dall'innescare il procedimento
di ingiunzione nei confronti dei condòmini morosi, e ciò ben oltre il termine semestrale di cui all'art.
1129 c.c., differendo addirittura di anni la richiesta del decreto ingiuntivo.
Ora, è evidente che l'Amministratore sarebbe esonerato dall'inviare un'ingiunzione di pagamento entro 6 mesi solo se un'Assemblea in cui siano presenti o rappresentati TUTTI i condòmini deliberi in tal senso.
Mi chiedo se un'esonero di questo genere possa essere approvato a maggioranza e, qualora anche un solo condòmino fosse dissenziente e non fosse così magnanimo da votare per il mancato invio dell'ingiunzione, come dovrebbe comportarsi l'Amministratore. A mio avviso dovrebbe procedere con l'ingiunzione al moroso e le spese di ingiunzione dovrebbero essere messe comunque a carico di tutti i condòmini (anche di quelli "magnanimi") secondo i millesimi di proprietà, perchè qui non si tratta di spese legali per intraprendere o per rispondere ad una causa, ma di una situazione di riscossione di quote condominiali, così come previsto dal codice civile; mentre c'è chi afferma che tali spese dovrebbero esser poste solo a carico dei condòmini "non magnanimi".
Qualcuno più esperto di me o che, magari, sia già passato per una situazione di questo genere, può darmi qualche lume?
Stavo leggendo un articolo interessante sulla prescrizione del pagamento delle quote condominiali, che, a seconda della loro natura, vanno in prescrizione dopo 5 o 10 anni.
Un passo di tale lettura, che riporto di seguito, mi ha fatto sorgere un dubbio. E' questo il passo:
Per quanto riguarda la volontà dell'assemblea condominiale di esonerare l'amministratore per adottare
un atto di clemenza nei confronti del condomino moroso, è verosimilmente utopistico pensare che i
condòmini solventi, presumibilmente all'unanimità, decidano di farsi carico, seppure in via temporanea,
dei debiti del moroso, peraltro in assenza di apposite garanzie prestate dal condomino insolvente.
A fronte della mancanza di “dispensa assembleare” di fatto l'amministratore, che senza indugio
dovrebbe agire per la riscossione coattiva delle quote insolute, si astiene dall'innescare il procedimento
di ingiunzione nei confronti dei condòmini morosi, e ciò ben oltre il termine semestrale di cui all'art.
1129 c.c., differendo addirittura di anni la richiesta del decreto ingiuntivo.
Ora, è evidente che l'Amministratore sarebbe esonerato dall'inviare un'ingiunzione di pagamento entro 6 mesi solo se un'Assemblea in cui siano presenti o rappresentati TUTTI i condòmini deliberi in tal senso.
Mi chiedo se un'esonero di questo genere possa essere approvato a maggioranza e, qualora anche un solo condòmino fosse dissenziente e non fosse così magnanimo da votare per il mancato invio dell'ingiunzione, come dovrebbe comportarsi l'Amministratore. A mio avviso dovrebbe procedere con l'ingiunzione al moroso e le spese di ingiunzione dovrebbero essere messe comunque a carico di tutti i condòmini (anche di quelli "magnanimi") secondo i millesimi di proprietà, perchè qui non si tratta di spese legali per intraprendere o per rispondere ad una causa, ma di una situazione di riscossione di quote condominiali, così come previsto dal codice civile; mentre c'è chi afferma che tali spese dovrebbero esser poste solo a carico dei condòmini "non magnanimi".
Qualcuno più esperto di me o che, magari, sia già passato per una situazione di questo genere, può darmi qualche lume?