Più lavoratori autonomi non in contemporanea però ti ci fanno rientrare, perchè sono ne più e ne meno considerati come imprese.
Presumo che il "
non" sia involontario (altrimenti cambi il significato)...comunque devo smentire entrambi i casi (almeno stando alle interpellanze fatte in zona proprio per un caso specifico):
D. Per il rifacimento di un bagno all'interno di un appartamento privato in cui
parteciperanno 3 lavoratori autonomi (idraulico, elettricista, posatore di piastrelle) è necessario il PSC.
R. Si conferma che nella tipologia di lavori descritta
non sussiste l'obbligo, ai sensi dell'art. 90, c 3 e 4, della nomina del Coordinatore per la sicurezza e di conseguenza nemmeno della redazione del PSC.
Infatti tale obbligo decorre con la presenza di più imprese, mentre
il lavoratore autonomo non è da considerarsi impresa.
Inoltre, per il caso specifico, ci sarebbe il non obbligo ai sensi dell'art. 88 comma 2 che è stato persino "alleggerito" alla lettera
g)bis (che ora non prevede più il limite dei 10 uomini/giorno) dal recepimento della Legge Europea
Modifica apportata dalla Legge 115/2015.