Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Scusate perché dovrei pagare l'affitto nella casa dove ho sempre vissuto e sono nato, dove vivo da 25 anni, una casa dove ho il diritto di abitazione in quanto non posso permettermi ne affitto ne di comprare un'altra casa,
Il fatto che tu sia nato,vissuto per 25 anni in un appartamento, e non sia un grado di pagare un affitto, non sono condizioni sufficienti per non pagare l'affitto di detto appartamento.
Diverso è il diritto di abitazione nei tuoi confronti in quanto sei maggiorenne e hai un lavoro.
Vorrei ritornare sul discorso della proprietà dell'appartamento occupato da tuo padre con la propria famiglia.
E' presumibile, anche in assenza di tue specifiche, che con la morte di uno dei due genitori tuo padre sia diventato compropreitario di una parte indivisa dell' appartamento che occupava per comodato gratuito. Ciò è possibile solo se il primo genitore a morire aveva parte, o tutta, la proprietà dell'appartamento oggetto di comodato. Che questa fetta di comproprità possa essere aumentata con la morte dell'altro genitore, se quest' ultimo aveva parte di proprietà sull'immobile.
In ogni caso con la morte di entrambi i genitori le proprietà di quest'ultimi, in mancanza di testamenti, sono da dividere in parti uguali tra i figli.
Con la morte di tuo padre, se non ha fatto testamento, le sue proprietà passano a te, a tuo fratello e a vostra madre, coniuge superstite, nelle misure previste dal codice civile.
Ora il problema è: il diritto di abitazione della casa coniugale, riservato per successione al coniuge superstite ed ai suoi familiari, si applica anche alla casa che era occupata dal decuius in quanto comproprietario dell'immobile stesso e perchè sulla parte di non sua proprietà si presume continui il comodato d'uso gratuito?
Leggiti il punto 3 del link che ti allego:
http://www.altalex.com/documents/altalexpedia/2013/11/08/abitazione-diritto-di
Il diritto di abitazione alla casa coniugale sorge nel momento in cui il coniuge diventa "superstite" e deve dividere per effetto della successione parte della proprietà della casa in cui abitava. La legge gli riserva il diritto di continuare ad abitare in quella casa anche se la sua quota di comproprietà è minore rispetto a quella degli altri coeredi.
Nel tuo caso la situazione di partenza è diversa: tuo padre era coerede di quell'appartamento e quando è morto su quella casa erano già presenti degli altri comproprietari: in successione è andato 1/n di proprietà e su questa proprietà nessuno dei fratelli di tuo padre può avanzare pretese visto che dal suo matrimonio siete nati tu t tuo fratello eredi legittimari, assieme a vostra madre.
Io penso che il diritto di abitazione potrebbe farlo valere vostra madre nei vostri confronti.
Comunque io non ti sono avverso ti suggerisco una ipotesi conveniente per tutti, e non la guerra come vorresti fare tu: per te, tuo fratello, tua madre e per tutti i tuoi zii. L'unico problema è che è attuabile concretamente se gli appartamenti sono di uguale valore e tu hai solo due max tre zii.
La mia ipotesi è questa: per facilità considero 2 zii; questo significa che sia l'appartamento del primo piano che del piano rialzato sono frazionati in 1/3+1/3+1/3. Tu, tuo fratello e tua madre cedete agli altri due zii il vostro 1/3 di proprietà dell'appartamento del piano rialzato così loro diventano proprietari per 1/2 ciascuno di quell'appartamento. I due zii cedono a te, tuo fratello e tua madre, 1/6 ciascuno della loro proprietà dell'appartamento del primo piano (che voi occupate) siccome gli appartamenti sono di uguale valore non ci sarebbe scambio di denaro se non quello della registrazione notarile e catastale. A questo punto tu,tuo fratello e tua madre sarete proprietari di 2/3 dell'appartamento, dovete fare solo lo sforzo economico di rilevare il restante 1/3 (1/6+1/6) di proprietà degli zii. Ci sono tante soluzioni dal mutuo, se siete in grado di ottenerlo, alla scrittura privata nella quale liquidate tale somma mensilmente (come se fosse un affitto) fino all'esaurimento del debito (ed eventualmente degli interessi maturati per la dilazione di pagamento). Vostra madre potrebbe, nel medesimo atto, lasciarvi la nuda proprietà,divisa al 50% tra te e tuo fratello, e riservarsi l'usufrutto sull'intero appartamento (perché non si sa mai che la convivenza, che non mi sembra voi abbiate gradito, finisca).
Se qualcuno chiede lo scioglimento dell'eredità spenderebbe dei soldi per vedere la casa all'asta
in questo caso i soldi li dovresti spendere anche tu, tuo fratello e tua madre. Tutti i comproprietari partecipano alle spese per lo scioglimento della comunione.
 

valerio91

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Proprietario Casa
Ma guarda, più che guerra io ho solo intenzione di prendere tempo, quel tempo che basta per mettere soldi da parte per andare a vivere in un altro posto e quel tempo che mio fratello prenda il diploma e scelga una strada. Pertanto forse se per gli altri è un peso si potrebbe mettere a reddito l'appartamento inferiore e quindi ricavare un affitto e io continuerei a stare nell'appartamento superiore avvalendomi del diritto di abitazione.
 

valerio91

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Proprietario Casa
Si e volevo delle conferme, io non voglio impadronirmi di ciò che non mi spetta ma se c'è un modo per guadagnare tempo (qualche anno) vorrei sfruttarlo
 

basty

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Io non sarei cosi sicuro sussista il tuo diritto di abitazione. A me risulta spetti al coniuge superstite che ne faccia uso, e non è cedibile a terzi.
Se non ho inteso male, vostra madre, pur avendo li la residenza, abita altrove. Non vorrei che questo fatto abbia fatto perderle il diritto, e quindi anche a voi due.

Quanto a dover corrispondere ai comproprietari una quota di affitto, ti hanno già risposto. Sarebbe conseguente alla decadenza del diritto di abitazione.

Che dice @Nemesis ?
 

Luigi Criscuolo

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Io non sarei cosi sicuro sussista il tuo diritto di abitazione.
anch'io non ho la sua certezza, ma per le ragioni che ho già lungamente esposto precedentemente.
A me risulta spetti al coniuge superstite che ne faccia uso, e non è cedibile a terzi.
ma se la residenza della signora è rimasta nella casa coniugale lei ufficialmente abita ancora lì. Dovrebbero pedinarla a sua insaputa per una quindicina di giorni per sostenere che non abita più nella casa coniugale.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Tua madre ha il diritto di abitazione sull'immobile in cui risiedeva art.540 codice civile.
dal Brocardi:
Dispositivo dell'art. 540 Codice Civile
A favore del coniuge è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge, salve le disposizioni dell'articolo 542 per il caso di concorso con i figli (1) [548 c.c.].
Al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare (2) [144 c.c.] e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni (3). Tali diritti gravano sulla porzione disponibile [556 c.c.] e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli (4) [566 c.c.].
Note
(1) Se al de cuius succede solo il coniuge (in assenza di figli), a questo spetta 1/2 del patrimonio.
Qualora vi sia concorso tra il coniuge e i figli, si applicano le disposizioni di cui all'art. 542 del c.c.: in presenza di un solo figlio a questo e al coniuge spetta 1/3 del patrimonio ciascuno, se vi sono più figli a questi spetta 1/2 del patrimonio (da dividere in quote uguali tra i figli) e al coniuge 1/3.
(2) Per casa si intende quella abitata in maniera prevalente e duratura dalla famiglia. Restano, pertanto, escluse le seconde case. La norma non si applica al coniuge separato, in quanto in tal caso difetta il requisito della coabitazione.
(3) Dubbio è se il diritto spetti anche sugli immobili in comproprietà con terzi.
(4) I diritti d'uso e d'abitazione spettano al coniuge superstite in aggiunta alla quota di legittima a cui ha diritto in base agli articoli 540, 542 e 544 del c.c.. Il valore di tali diritti deve essere scomputato dall'asse ereditario prima di procedere alla divisione dello stesso in quote, con un meccanismo simile a quello previsto per il prelegato.
lg.php

Ratio Legis
Riservando al coniuge, oltre alla quota di legittima, anche il diritto di abitazione e di uso rispettivamente sulla residenza familiare e sui mobili che la corredano, la norma vuole preservare la sfera degli affetti del coniuge superstite, consentendo a questo di continuare a vivere nella casa familiare.


E' come avevo scritto io nel mio intervento precedente: con la morte del padre di @valerio91 i chiamati all'eredità sono la moglie ed i due figli nati dal matrimonio. I fratelli del de cuius non sono chiamati all'eredità. Il de cuius non era proprietario al 100% della casa, aveva solo 1/n di proprietà. Per questo sono convinto che la signora non abbia il diritto di abitazione su tale appartamento o se ce l'ha, l'ha su di 1/n di proprietà.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Bene, oltre ad avermi esposto tutto ciò, la soluzione per non finire sotto i ponti chi me la da?
se i due appartamenti sono con ingressi indipendenti si può incominciare con il vendere l'appartamento di sotto.
Con 1/n di ricavato, tu e tua madre (che deve aver cura di tuo fratello fino alla maggiore età, cioè mantenerlo, anzi il mantenimento dovrebbe durare fino a quando non sia indipendente economicamente) pagate una sorta di affitto agli (n-1) proprietari del piano di sopra, attualmente occupato da te e tuo fratello.
Se fai capire che l'occupazione del piano di sopra sarà di breve durata, magari i tuoi zii potrebbero pazientare qualche anno: in fondo, tu e tuo fratello, siete loro parenti, potrebbero avere nei vostri confronti un pò di riguardo; un pò meno verso tua madre, che avendo trovato un altro compagno, sarà considerata dai tuoi zii una sorta di infedele alla memoria.
Infine stando così le cose, se il primo piano fosse più vendibile rispetto al piano terra, mi trasferirei al piano di sotto senza fare tante storie: per te e tuo fratello sarebbe importante avere un domicilio.
 

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