Poi, una volta scelta l'offerta più convegnete, finalmente potranno partire i lavori.
questa è la strada maestra. Si può arrivare prima, non sempre, prendendo le scorciatoie. Devi vedere tu se la stradicciola è praticabile. Senza impegnarti in nessuna spesa puoi chiedere all'impresine che circolano per i paesi e per la città, il costo. Lo presenti all'amministratore così sa di che cifre si sta trattando. Minacciando una denuncia ai vigili del fuoco, all'asl e alla polizia. I danneggiamenti se l'amministratore non si fa carico della messa all'ordine del giorno, rischia di pagarli lui essendo coinvolto come parte in causa. E' suo dovere. L'amministratore ha l'obbligo di vigilare sulla proprietà comune, gli è imposto per legge di tutelare l'incolumità del condominio e dei suoi partecipanti. L'omissione di tali obblighi, per l'esistenza della posizione di garanzia, comporta reati non solo civili, ma anche penali.
"L’amministratore, in qualità di legale rappresentante del condominio, si impegna a gestire e tutelare i diritti a esso correlati e, per la sua qualità di mandatario, è tenuto a eseguire gli obblighi contrattualmente assunti con la “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1710 c.c.). "
"Se non compie esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno in base ai principi sulla responsabilità contrattuale, che derivano dall’art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore)."
L'art. 1130: tra le attribuzioni dell'amministratore vi è:
"compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio e alla fine di ciascun anno, deve rendere il conto della sua gestione. "
Insomma durante la sua gestione è lui che deve intervenire, il condominio per interposta persona.
L’art. 1131 c.c. prevede un’ipotesi esplicita di responsabilità dell’amministratore, il quale può essere revocato, ed è tenuto al risarcimento danni, qualora non dia notizia all’assemblea dei condomini di un atto di citazione o di un provvedimento a lui notificato, ancora la cassazione: Deve, comunque, riconoscersi in capo all’amministratore, l’obbligo giuridico di attivarsi senza indugio per l’eliminazione delle situazioni potenzialmente idonee a cagionare la violazione della regola del neminem laedere (Cass. pen. 7 agosto 1996, n. 7764).
in ultimo: ...ha una responsabilità diretta in ordine ai danni che siano derivati alle parti comuni e alle proprietà individuali. La responsabilità dell’amministratore si è andata, infatti, ampliando nel tempo anche in relazione alla attività giurisprudenziale. Un esempio è dato proprio dalla pronuncia (n. 25251/2008) mediante la quale Corte di Cassazione ha proprio riconosciuto in capo all’amministratore la qualità di custode dei beni condominiali, aprendo così lo spiraglio all’eventualità che i terzi danneggiati dalle cose comuni possano agire direttamente nei confronti dello stesso (ex art. 2051 c.c.)
Cara Gabriella, hai tutte per te le frecce per il tuo arco. Presenta queste informazioni all'amministratore e digli che eventualmente ne risponde anche lui. In base a questi articoli di legge, se infranti, può essere benissimo denunciato all'autorità, senza mettere mano alla tasca per avvocati et similia. un fai da te che di questi tempi fa tanto bene.