Nel DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 art.13 2 -quater si legge:
"Nel caso di offerta di trasferimento a titolo
oneroso di edifi ci o di singole unità immobiliari, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di
vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto
nell’attestato di certifi cazione energetica".
Dunque appare chiaro tale obbligo,
mentre per le sanzioni di inottemperanza
riscontro dei chiari riferimenti solo in alcune regioni.
Per quanto concerne i costi e le giuste modalità di esecuzione del certificato,
si riscontrano farti anomalie con importi che scendono anche al di sotto di 50 euro,
ne consegue una mortificazione di una seria prestazione professionale e il vantaggio
di alcuni tecnici che non rispettano il sacrificio e la professionalità dei propri colleghi.
"Nel caso di offerta di trasferimento a titolo
oneroso di edifi ci o di singole unità immobiliari, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 gli annunci commerciali di
vendita riportano l’indice di prestazione energetica contenuto
nell’attestato di certifi cazione energetica".
Dunque appare chiaro tale obbligo,
mentre per le sanzioni di inottemperanza
riscontro dei chiari riferimenti solo in alcune regioni.
Per quanto concerne i costi e le giuste modalità di esecuzione del certificato,
si riscontrano farti anomalie con importi che scendono anche al di sotto di 50 euro,
ne consegue una mortificazione di una seria prestazione professionale e il vantaggio
di alcuni tecnici che non rispettano il sacrificio e la professionalità dei propri colleghi.