Certo, è possibile l'accertamento con adesione una volta che si è stati scoperti. Per l'IRPEF spettano riduzioni a 1/4 o 1/8 delle sanzioni. Mentre per la cedolare le sanzioni vanno da 258 a 1.032 euro se i canoni non sono stati del tutto dichiarati, o dal 100% al 200% dell'imposta se l'omissione è stata solo parziale (si veda il Sole 24 Ore del 5 agosto scorso).
Quindi, chi si mette in regola entro il 31 dicembre, non vedrà l'abbassarsi del canone ma rischia comunque le sanzioni IRPEF nel caso l'amministrazione finanziaria, insospettita da qualcosa, decida di fare l'accertamento. Chi invece aspetta l'anno prossimo o addirittura spera di non pagare mai le tasse, rischia le sanzioni relative alla cedolare (che dovrebbe entrare in vigore nel 2011) e in più la stangata sul canone, che va tutta a vantaggio dell'inquilino. Perché è vero che al proprietario è lasciata la scelta se applicare il regime IRPEF o quello della cedolare, ma il canone ultraribassato scatta in ogni caso.
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Gli esempi
Trilocale in periferia, superficie 90 metri quadrati, categoria A/3 (economica), 4 vani catastali, rendita catastale aggiornata 672 euro
Bilocale in centro città, superficie 65 metri quadrati, categoria A/2 (civile), 2,5 vani catastali, rendita catastale aggiornata 732 euro
Monolocale in semicentro , superficie 35 metri quadrati, categoria A/3 (economica), 1 vano catastale, rendita catastale aggiornata 195 euro
Villetta in zona residenziale, superficie 180 metri quadrati, caegoria A/7 (villette), 10 vani catastali, rendita catastale aggiornata 2.331 euro
LA PROCEDURA
La regola
La registrazione del contratto è prevista per tutte le locazioni, tranne quelle di durata inferiore ai 30 giorni. La prima annualità d'imposta di registro va versata entro 30 giorni dalla firma del contratto.
La sanzione
Secondo il decreto sul federalismo fiscale, il canone di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita catastale in questi casi:
1) contratto non registrato;
2) contratto registrato che riporta un canone inferiore a quello effettivo;
3) registrazione di un finto contratto di comodato (cioè un prestito gratuito).
La scappatoia
La riduzione del canone non si applica se la registrazione del contratto viene effettuata entro il 31 dicembre 2010.
La registrazione
La registrazione del contratto può essere fatta agli sportelli dell'agenzia delle Entrate oppure direttamente online (
www.agenziaentrate.gov.it). Dal 1° luglio bisogna indicare anche i dati catastali dell'immobile affittato.
Se non vuoi diventare ostaggio del conduttore consiglio di fare dichiarazioni fedeli.
Al momento non può sussistere giurispudenza in materia, seguirà-
A te l'interpretazione.