Mattiaf1995

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Buongiorno, una zia ormai anziana ha un immobile affittato con contratto 4+4.

A fineagosto il contratto scadrà (sono passati 8 anni) e l'inquilina ha manifestato l'intenzione di rimanere per qualche mese/anni finchè non le sarà assegnata una casa popolare. La mia domanda è la seguente: farle un nuovo contratto 4 + 4 che decorra da settembre è la scelta giusta? Se per noi va bene, lei potrebbe facilmente disdire il contratto 4 + 4 inviandoci una comunicazione? Ovviamente l'intenzione nostra è di accettare eventuali disdette anche dopo pochi mesi, purchè poi legalmente sia fattibile (sarà da comunicare all'agenzia delle entrate che il contratto è stato disdetto?

Grazie molte
 

vittorievic

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secondo me la cosa migliore è redigere un nuovo contratto con un affitto 4+4 aggiornato alle condizioni di mercato.
Non so a quale punto sia l'iter di assegnazione della casa popolare ma se ci volessero ancora un paio di anni siete coperti.
 

uva

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farle un nuovo contratto 4 + 4 che decorra da settembre è la scelta giusta?
In generale non è consigliabile.

Perché stipulando un nuovo contratto (libero 4 + 4 oppure concordato 3 + 2) il locatore rischia di non poterlo disdire al termine del primo quadriennio o triennio.

La disdetta da parte del locatore al termine del primo periodo contrattuale è legittima soltanto se ricorre uno dei motivi elencati tassativamente nell'art. 3 l. 431/1998:

Art. 3

(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione


In mancanza di una di queste motivazioni, tua zia rimarrebbe vincolata per 8 anni (o per 5 in caso di contratto concordato) se l'inquilina decidesse di rimanere in quell'immobile per tutto il periodo.
 
Ultima modifica:

uva

Membro Storico
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lei potrebbe facilmente disdire il contratto 4 + 4 inviandoci una comunicazione?
Sì.
L'inquilina può inviare la disdetta e tua zia può accettarla sollevandola dall'onere del preavviso.

sarà da comunicare all'agenzia delle entrate
Se il contratto attuale si rinnova tacitamente per altri 4 anni, la proroga deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate col mod. RLI entro 30 giorni.

Se quel contratto giunge alla sua scadenza naturale al termine dell'ottavo anno e non viene rinnovato, non si deve comunicare nulla.

Se l'inquilina invia disdetta e rilascia l'immobile prima della scadenza dell'ottavo anno (del 12esimo anno in caso di rinnovo) la risoluzione anticipata deve essere comunicata all'Agenzia col mod. RLI entro 30 giorni dall'evento.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
In generale non è consigliabile.

Perché stipulando un nuovo contratto (libero 4 + 4 oppure concordato 3 + 2) il locatore rischia di non poterlo disdire al termine del primo quadriennio o triennio.
A fineagosto il contratto scadrà (sono passati 8 anni) e l'inquilina ha manifestato l'intenzione di rimanere per qualche mese/anni finchè non le sarà assegnata una casa popolare.
 

Nemesis

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A fineagosto il contratto scadrà (sono passati 8 anni)
Se nessuna delle due parti ha comunicato con lettera raccomandata inviata all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza la propria intenzione di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, il contratto si rinnoverà tacitamente alle medesime condizioni per un ulteriore quadriennio.
 

uva

Membro Storico
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almeno sei mesi prima della scadenza
Questo termine, previsto dalla l. 431/1998, è derogabile a favore del conduttore.

Dal titolo di questo thread si evince che il quesito riguarda la disdetta dell'inquilina.
@Mattiaf1995 dice che è intenzione della proprietaria
accettare eventuali disdette anche dopo pochi mesi, purchè poi legalmente sia fattibile
Legalmente è fattibile.
Sia accettare adesso l'eventuale (ma improbabile, dato che all'inquilina non è ancora stata assegnata la casa popolare) disdetta del contratto in scadenza a fine agosto.
Sia accettarla dopo il rinnovo del contratto, se e quando la presenterà.
 

uva

Membro Storico
Proprietario Casa
redigere un nuovo contratto con un affitto 4+4 aggiornato alle condizioni di mercato.
Per stipulare un nuovo contratto occorre prima risolvere quello in essere.
Siccome la proprietaria non ha inviato disdetta col preavviso di legge, la risoluzione è possibile solo con l'accordo consensuale tra locatore e conduttore.

Un'inquilina a basso reddito che aspetta l'assegnazione di una casa popolare accetterebbe di chiudere il contratto attuale e stipularne uno nuovo con canone maggiore?
Secondo me no.
 

Nemesis

Membro Storico
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Questo termine, previsto dalla l. 431/1998, è derogabile a favore del conduttore
Questo termine è quello ex art. 2, primo comma della legge n. 431/1998, per impedire il rinnovo tacito alla scadenza, da parte di ciascuna delle due parti.
Non è il termine ex art. 3, comma 6 di quella legge che recita:
Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
In questo caso è ammessa diversa previsione contrattuale che accorci il termine di preavviso per il conduttore, e prescindendo dalla gravità dei motivi.
 
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Mattiaf1995

Nuovo Iscritto
Proprietario Casa
In generale non è consigliabile.

Perché stipulando un nuovo contratto (libero 4 + 4 oppure concordato 3 + 2) il locatore rischia di non poterlo disdire al termine del primo quadriennio o triennio.

La disdetta da parte del locatore al termine del primo periodo contrattuale è legittima soltanto se ricorre uno dei motivi elencati tassativamente nell'art. 3 l. 431/1998:

Art. 3

(Disdetta del contratto da parte del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione


In mancanza di una di queste motivazioni, tua zia rimarrebbe vincolata per 8 anni (o per 5 in caso di contratto concordato) se l'inquilina decidesse di rimanere in quell'immobile per tutto il periodo.
Ah ok grazie mille gentilissimo/a. Beh alla fine finora ha sempre pagato puntuale, quindi se resta 8 anni alla fine non sarebbe una cosa così spiacevole
 

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