L'unico obbligo esiste per gli stranieri, grazie al D.lgs. n. 286 del 1998, art. 6, che recepisce la Direttiva 2004/38/CE
Direttiva recepita sei anni prima della sua pubblicazione?
che li obbliga ad esibire SEMPRE una carta d'identità o una carta di soggiorno, pena una multa e l'arresto fino a sei mesi
Non è esatto. L'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 286/1998 attualmente in vigore recita:
"Lo straniero (*) che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento
attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000".
(*) ricordando che per "straniero" s'intende un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o un apolide.
A parte ciò, l'autorità di pubblica sicurezza
, come recita l'art. 4, comma 2 del TULPS (approvato con R.D. n. 773/1931)
"ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza."
...mi riferivo a cio' che ha scritto Dimaraz, cio' che la carta identita' non la sostituiscono finche non scade
Infatti è proprio così. La carta d'identità, come stabilito dal TULPS, è un documento per l'
identificazione personale. Le variazioni di informazioni come la residenza, la professione e lo stato civile non comportano il rilascio di un nuovo documento, come rammentato dal Ministero dell'Interno con la Circolare MIACEL n. 24 del 31 dicembre 1992.