Le interpretazioni degli uffici dell’Agenzia delle Entrate in materia di cedolare secca vanno ricondotte nei giusti binari, anche perché si allunga la lista dei giudici tributari che hanno bocciato alcune sue distorte interpretazioni (vedi ad es. no cedolare se il conduttore è una società). Tra l’altro la circolare 26/2011, norma interna dell’amministrazione che l’ha emanata in virtù del principio di autoorganizzazione, su cui gli uffici basano le loro argomentazioni, non può avere rilevanza esterna, né assurgere ad un rango di fonte del diritto.
Qui non siamo neanche in sede di interpretazione formale a seguito di interpello a mezzo risoluzione, per cui l’ufficio deve conformarsi al parere espresso dalla Direzione Regionale, bensì siamo in presenza di una mera “sentenza” emanata da un ufficio dell’Amministrazione finanziaria, che ha indossato l’ermellino e ha sentenziato che i canoni aggiornati e i canoni differenziati, cioè graduati, suddivisi in diversi momenti del rapporto, sono la stessa cosa.
L’interpretazione fornita rispecchia davvero la legge?
A mio avviso no, per le ragioni sopra esposte, tanto più se è contrattualmente presente la clausola di aggiornamento del canone (è solo su detta clausola che è operativa la norma di legge) per mantenere inalterato il potere d’acquisto del canone stesso (clausola “disinnescata” dalla clausola “Cedolare secca”), in modo tale da evitare che, in via interpretativa, detto canone variabile venga interpretato come un aggiornamento dello stesso. In ogni caso, il parere fornito dall’ufficio su quella norma regolatrice non risulta vincolante né per te né tantomeno per i giudici tributari.
Inoltre c’è da dire che in telematico un contratto S1 cedolarizzato con canone differenziato non comporta lo scarto della richiesta in fase di compilazione, resta solo da vedere se il file in seguito venga scartato.
In conclusione, tu semplicemente conosci il punto di vista di quell’ufficio o dell’Agenzia delle Entrate a seguito di contatto via e-mail o SMS. Spetta a te decidere cosa fare: conformarti o seguire la tua strada, lamentando davanti ad un giudice, in caso di accertamento con avviso di liquidazione per omesso versamento delle imposte dovute in regime ordinario, l’errata interpretazione delle Entrate.