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condobip leggi bene:" l'apertura di un accesso da una proprietà esclusiva al cortile comune non è una innovazione ma una intensificazione legittima dell'uso della cosa comune".
Appare chiaro che gli attori della causa hanno contestato l'apertura come se si trattasse di una innovazione condominiale.
Il codice civile indica due articoli molto importanti sul tema delle innovazioni.
L’articolo 1102 che consente ai singoli condomini di apportare modifiche alle strutture condominiali per un migliore utilizzo della proprietà esclusiva e l’articolo 1120 che stabilisce quali innovazioni possano essere adottate in sede assembleare con la maggioranza dei partecipanti al condominio che rappresentino almeno i due terzi dei millesimi.
Costituisce innovazione, qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte , nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi una modifica materiale della forma e della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque alterarne la destinazione originaria, con conseguente incidenza sull’interesse di tutti i condomini, i quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell’innovazione.
Tuttavia è molto importante distinguere tra modifica ed innovazione:
le modificazioni mirano soltanto a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare gli interessi concorrenti dei condomini.
Pertanto alcune modifiche che non costituiscono innovazioni possono essere apportate anche dal singolo condomino, nel proprio interesse e naturalmente a proprie spese, sempre che non siano dirette ad alterare la destinazione delle parti comuni e non ne impediscano l’altrui uso.
In quella causa che tu hai citato l'apertura di un accesso da una proprietà privata al cortile condominiale è stata considerata una modifica.
Nel caso proposto non si vuole installare un cancello, cioé una apertura, per accedere più comodamente al giardino, che, peraltro, essendo perimetrato da una rete un cancello di accesso dovrebbe già averlo, a meno che su un lato del giardino ci sia già una porta finestra comunicante la proprietà con la pertinenza, o che la rete sia alta 0,5 m per cui è sufficiente scavalcarla. Qui si vuole installare un cancello carrabile per poi cambiare la destinazione d'uso della pertinenza da giardino a posto auto. Per questo torno a ripetere bisogna vedere cosa prevede il regolamento condominiale contrattuale a tale proposito e cosa prevede il PRG comunale. Il cancello carrabile lo può montare come e quando vuole è il resto che genera qualche dubbio.