In presenza di caso fortuito, il locatore è tenuto, a norma degli articoli 1575, comma 2, e dell’articolo 1576, a mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto e ad eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Il collegato articolo 1609 precisa che le riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell’inquilino, sono quelle prodotte dal normale uso del bene (nel nostro caso della serratura). Tutte le altre spese (vetustà, causa fortuita e di forza maggiore) rimangono a carico del locatore, a meno che gli usi locali (il Codice civile si riferisce agli usi locali provinciali depositati presso le varie Camere di Commercio e non agli accordi territoriali fra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini) non dicano espressamente il contrario (sulla sostituzione delle serrature generalmente le Camere di Commercio o tacciono o li pongono a carico del locatore) . Il furto, senza che l’inquilino ne abbia responsabilità (l’inquilino ha chiuso porte e finestre), è chiaramente un danno da causa fortuita (i ladri avrebbero comunque scassinata la porta a prescindere dal contratto di locazione! E, tra l’altro, questa considerazione dovrebbe far capire la totale irragionevolezza dell’assunto: furto subito in casa locata = spese addossate al conduttore; furto subito in casa non locata = spese a carico del proprietario!) e non dal normale deperimento d’uso. Il caso fortuito è normato esclusivamente dal Codice civile. La Tabella oneri accessori predisposta da Confedilizia e Sunia o quella predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (si riferiscono alle solo spese necessarie per la conservazione e manutenzione del bene locato e dei soggetti che le devono sostenere (generalmente i lavori di piccola manutenzione sono a carico del conduttore e quelli ordinari e straordinari a carico del locatore) nel caso di furto, non c’entra una beata cippa (infatti la voce “furto” non è contemplata)! In presenza di caso fortuito (furto e vandalismi), vetustà (bene logorato dal tempo) e forza maggiore (eventi naturali fortuiti) si va per codice civile (salvo che le parti, ovviamente nei soli contratti a canone libero, espressamente vi deroghino).
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