Clematide

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Proprietario Casa
In presenza di caso fortuito, il locatore è tenuto, a norma degli articoli 1575, comma 2, e dell’articolo 1576, a mantenere la cosa in stato da servire all’uso convenuto e ad eseguire tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Il collegato articolo 1609 precisa che le riparazioni di piccola manutenzione, a carico dell’inquilino, sono quelle prodotte dal normale uso del bene (nel nostro caso della serratura). Tutte le altre spese (vetustà, causa fortuita e di forza maggiore) rimangono a carico del locatore, a meno che gli usi locali (il Codice civile si riferisce agli usi locali provinciali depositati presso le varie Camere di Commercio e non agli accordi territoriali fra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini) non dicano espressamente il contrario (sulla sostituzione delle serrature generalmente le Camere di Commercio o tacciono o li pongono a carico del locatore) . Il furto, senza che l’inquilino ne abbia responsabilità (l’inquilino ha chiuso porte e finestre), è chiaramente un danno da causa fortuita (i ladri avrebbero comunque scassinata la porta a prescindere dal contratto di locazione! E, tra l’altro, questa considerazione dovrebbe far capire la totale irragionevolezza dell’assunto: furto subito in casa locata = spese addossate al conduttore; furto subito in casa non locata = spese a carico del proprietario!) e non dal normale deperimento d’uso. Il caso fortuito è normato esclusivamente dal Codice civile. La Tabella oneri accessori predisposta da Confedilizia e Sunia o quella predisposta dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (si riferiscono alle solo spese necessarie per la conservazione e manutenzione del bene locato e dei soggetti che le devono sostenere (generalmente i lavori di piccola manutenzione sono a carico del conduttore e quelli ordinari e straordinari a carico del locatore) nel caso di furto, non c’entra una beata cippa (infatti la voce “furto” non è contemplata)! In presenza di caso fortuito (furto e vandalismi), vetustà (bene logorato dal tempo) e forza maggiore (eventi naturali fortuiti) si va per codice civile (salvo che le parti, ovviamente nei soli contratti a canone libero, espressamente vi deroghino).
 
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Elisabetta48

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(il Codice civile si riferisce agli usi locali provinciali depositati presso le varie Camere di Commercio e non agli accordi territoriali fra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini)
Si, peccato che nella Raccolta Provinciale degli Usi 2009 (quella attualmente in vigore a Parma, e quella che fa testo per me) depositata presso la Camera di Commercio a pag. 37 , si legge
"- Manutenzione
Per quanto concerne la ripartizione delle spese accessorie degli immobili, si rimanda all’accordo per la suddivisione fra locatore e conduttore sottoscritto in Emilia Romagna fra le rappresentanze Sindacali dei Proprietari ed Inquilini e con la collaborazione dell’ANAI e del Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna, siglato il giorno 5 giugno 1980, a tutt’oggi utilizzato in ambito regionale (fatto salvo quanto stabilito dall’art. 4 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 05-03-1999 per i contratti cosiddetti “concordati” ex art. 2, comma 3, Legge n. 431 del 1998, per quelli di “natura transitoria” e per quelli “per studenti universitari” ex art. 5 Legge n. 431 del 1998)."

Se mi sono permessa di fare riferimento direttamente agli accordi territoriali fra sindacati dei proprietari e degli inquilini ( +Associazione nazionale amministratori immobiliari + Collegio dei Geometri della Provincia di Bologna) è perchè quelli fan testo (almeno qui da me) sul tema Manutenzione (e credo sia così per tutta l'Emilia-Romagna. Dovrei controllare...)
 

arciera

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Elisabetta, anche te! non ti ci facevo...

Per quanto concerne la ripartizione delle spese accessorie degli immobili, si rimanda all’accordo per la suddivisione fra locatore e conduttore sottoscritto in Emilia Romagna fra le rappresentanze Sindacali dei Proprietari ed Inquilin

Tutto si può accordare tranne andare contro i dispositivi di legge. Hai abbastanza cultura propitiana :shock: per sapere che il condominio tutto può fuorchè deliberare su ordini del giorno contrari alla legge. A farla breve province e regioni possono benissimo abbracciare accordi con sindacati e associazioni e farle proprie, ma senza andare contro la legge.

va per codice civile (salvo che le parti, ovviamente nei soli contratti a canone libero, espressamente vi deroghino)
Su questo non riesco a pronunciarmi perchè vi è già una norma di legge su cui finalmente potrebbe esserci unanimità :risata: :p :p :risata: che stabilisce i comportamenti. Potrebbe darsi che per avere un contratto di affitto io sia stato "obbligato" a firmare. E' una deroga che potrebbe passare per postille capestro. Lascia, per chi ha a cuore il convivere civile, l'amaro in bocca.
 

Elisabetta48

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Elisabetta, anche te! non ti ci facevo...
Guarda che io non ho fatto commenti. Mi astengo. Mi sono solo sentita in dovere di puntualizzare due affermazioni di @Clematide, la prima (stamattina? stanotte? boh...), quando non ha riportato correttamente l'art.1609. Se un articolo lo citi, che sia corretto.
La seconda, quando bacchetta chi ha citato gli accordi territoriali tra sindacati etc... (me compresa), perchè, a detta sua, ciò che conta sono gli usi depositati presso le Camere di Commercio. Per quello che ho detto sopra, io non mi sento bacchettata perchè la Raccolta della "mia" Camera di Commercio sul tema Manutenzioni adotta in toto gli accordi territoriali.
Nulla di più
 

arciera

Membro Senior
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, ciò che conta sono gli usi depositati presso le Camere di Commercio.
Ed infatti in democrazia è uso ascoltare i pareri tecnici. e dei sindacati e delle varie associazioni, financo i comitati di quartiere. Ciò non toglie che non siano pareri vincolanti. Su questo siamo tutti d'accordo. Diventano vincolanti perchè vengono recepiti, o non recepiti, dalle istituzioni preposte ai casi (in questo caso le camere di commercio)
 

tovrm

Membro Senior
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E, tra l’altro, questa considerazione dovrebbe far capire la totale irragionevolezza dell’assunto: furto subito in casa locata = spese addossate al conduttore; furto subito in casa non locata = spese a carico del proprietario!) e non dal normale deperimento d’uso.

Nessuna irragionevolezza. Casa locata=il proprietario non ne ha la disponibilità ed il conduttore ne è costituito custode
Casa non locata=il proprietario ne ha la completa disponibilità
Mi sembrano due situazioni totalmente agli antipodi e non equiparabili. Altrettanto devono essere le attribuzioni di responsabilità
 

Clematide

Membro Attivo
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Nessuna irragionevolezza. Casa locata=il proprietario non ne ha la disponibilità ed il conduttore ne è costituito custode
Casa non locata=il proprietario ne ha la completa disponibilità
Mi sembrano due situazioni totalmente agli antipodi e non equiparabili. Altrettanto devono essere le attribuzioni di responsabilità

Ma mi sai dire che caspita di responsabilità e di custodia ha l’inquilino se ha subito un furto in abitazione da lui non agevolato? Il furto è chiaramente un danno non da normale uso, negligenza o vetustà, ma da causa fortuita e le circostanze fuori dalla norma (come è appunto il furto) non sono normate dalla Tabella oneri accessori (che si occupa solo della manutenzione del bene), ma dal Codice civile che le pone a carico del locatore, salvo che gli usi locali impongano tale obbligo particolare (furto) al conduttore.
 

condobip

Membro Storico
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Leggo con interesse tutti i commenti, ma a me sembra che non se ne venga a capo, insomma si ripetono sempre e costantemente le stesse opinioni, chi da una parte sostiene che la responsabilità del furto è causa del proprietario (ma quando mai?), chi sostiene l'inverso ovvero che la causa sia colpa dell'inquilino (ma quando mai?).
Nulla di questo è vero, la causa scatenante è il LADRO unico responsabile e dovrebbe LUI pagare i danni, che se non viene preso, arrestato e condannato al risarcimento, se la svigna con il bottino lasciando il danno a carico di ambedue - Proprietario/locatore ed Inquilino/conduttore e custode della cosa locata.
 
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arciera

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Non se ne viene a capo? Siamo già da quel che di', un tre giorni fa'? Venuti a capo della faccenda. Vi sono gli articoli di legge che la fanno da padroni. Stiamo solo discutendo tra noi perché questo piccolissimo frangente e' sintomo di civiltà o di inciviltà. Non è civile mai far pagare una cosa ad un altro se questi non ha responsabilità alcuna. Ognuno quindi sopporta i propri danni. Che modo e' lavarsene le mani, chiudere gli occhi e dire: me la devi dare come l'hai ricevuta! Quando invece già la legge, fatta da persone per bene, fissa in maniera inequivocabile a chi compete la spesa. Se poi ci troviamo di fronte a chi vuole fare il furbo e tenta di mascherare e confondere senza prendere atto delle norme di legge, i casi sono sempre due, ce lo insegna l'amleto. O prender l'armi e scoccar frecce vere o dormire, forse sognare...
 

tovrm

Membro Senior
Proprietario Casa
Ma mi sai dire che caspita di responsabilità e di custodia ha l’inquilino se ha subito un furto in abitazione da lui non agevolato? Il furto è chiaramente un danno non da normale uso, negligenza o vetustà, ma da causa fortuita e le circostanze fuori dalla norma (come è appunto il furto) non sono normate dalla Tabella oneri accessori (che si occupa solo della manutenzione del bene), ma dal Codice civile che le pone a carico del locatore, salvo che gli usi locali impongano tale obbligo particolare (furto) al conduttore.

E tu mi sai dire che responsabilità ha il proprietario per il furto subito dall'inquilino? Se l'inquilino mette dei valori in casa ed il ladro forza la serratura per rubarglieli il nesso causale dell'avvenuto furto è con l'inquilino o con il proprietario secondo te?
Quali azioni ha messo in atto l'inquilino per prevenire il furto?
 

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