Lei deve essere tenuto del tutto esente dalla spesa; il suo box è estraneo al complesso condominiale interessato dai lavori; che il suo box sia inserito nel Regolamento, ai fini della disciplina di spese comuni (si pensi all'illuminazione, al sollevamento delle acque reflue per evitare che il tutto si allaghi, ecc.) non sposta di una virgola la questione dell'autorimessa (e delle sue spese che non la riguardano)
Lei dovrebbe compartecipare solo se una disposizione contrattuale del Regolamento, stabilisse specificamente che:
"la spesa dell'autorimessa deve essere ripartita tra tutti i condòmini proprietari di immobile" e ciò a ragione di quanto disposto dall'art.1123 Cc:
"Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell' edificio, per la prestazione dei servizi nell' interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione"
Domande:
- il regolamento del Condominio cosa dice in merito alle spese dell'autorimessa
- le disposizioni in tal senso, come furono approvate (a maggioranza in assemblea, redatte dal costruttore ed accettate in sede di rogito/compravendita, approvate all'unanimità da tutti i condòmini in assemblea...)?
Solo con il suo consenso dato in assemblea e/o in sede di rogito, si potrebbe validamente imporre un Regolamento che disponga a suo carico le spese dell'autorimessa.