In qualche discussione passata, abbiamo ironizzato su una circolare che regolamenta i redditi dal commercio di erbe e altri vegetali spontanei.
Ieri mi sono imbattuto casualmente in una risoluzione della Agenzia delle Entrate che tratta un problema .... di Alta Cucina Italiana.....
Ho scoperto che sono stabilite almeno TRE aliquote diverse, a seconda dei "gusti" trattati.
Prezemolo, IVA al 4%
basilico e rosmarino, 5%
Timo e alloro, 10%
Mi sembra una follia burocratica..... altro che flat tax e decreto semplificazioni: basterebbero meno bizantinismi.
Ecco le varie circolari a tema
Prassi
Pagina 1
Risoluzione del 21/05/2019 n. 51 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
Consulenza giuridica - Aliquota IVA confezioni miste di piante aromatiche
Risoluzione del 03/05/2017 n. 56 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Consulenza giuridica - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis - aliquota 5 per cento - Piante aromatiche
Sintesi:
La risoluzione chiarisce che l'aliquota IVA del 5 per cento di cui al n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è applicabile solo ed esclusivamente a confezioni contenenti esclusivamente le piante aromatiche espressamente e tassativamente indicate dalla norma. In tutti gli altri casi, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota ordinaria.
Analogamente, per quanto concerne le cessioni di piante aromatiche in vaso, la norma consente l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
Risoluzione del 27/01/2006 n. 19 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Istanza di Interpello- Aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano e di erbe aromatiche miscelate - Azienda Agricola XX
Sintesi: L'origano, immesso sul mercato previa essiccazione in buste sigillate a rametti o sgranato, e' qualificato come "basilico, rosmarinoe salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)" e assoggettato, pertanto, ad aliquota IVA ridotta del 4% ai sensi del n.12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Relativamente alla miscela di erbe aromatiche (miscela di salvia, rosmarino, alloro, timo e origano) si ritiene che la stessa rientri tra le "spezie (v.d. da 09.04 a 09.10)" e, pertanto, assoggettata ad aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi, del n.25) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633 del 1972.
Ieri mi sono imbattuto casualmente in una risoluzione della Agenzia delle Entrate che tratta un problema .... di Alta Cucina Italiana.....
Ho scoperto che sono stabilite almeno TRE aliquote diverse, a seconda dei "gusti" trattati.
Prezemolo, IVA al 4%
basilico e rosmarino, 5%
Timo e alloro, 10%
Mi sembra una follia burocratica..... altro che flat tax e decreto semplificazioni: basterebbero meno bizantinismi.
Ecco le varie circolari a tema
Prassi
Pagina 1
Risoluzione del 21/05/2019 n. 51 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese
Consulenza giuridica - Aliquota IVA confezioni miste di piante aromatiche
Risoluzione del 03/05/2017 n. 56 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa
Consulenza giuridica - d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Tabella A, parte II-bis, n. 1-bis - aliquota 5 per cento - Piante aromatiche
Sintesi:
La risoluzione chiarisce che l'aliquota IVA del 5 per cento di cui al n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è applicabile solo ed esclusivamente a confezioni contenenti esclusivamente le piante aromatiche espressamente e tassativamente indicate dalla norma. In tutti gli altri casi, indipendentemente dal fatto che ci sia o meno una prevalenza di piante aromatiche assoggettabili ad aliquota ridotta, la presenza nella stessa confezione di piante aromatiche diverse da quelle elencate dal n. 1-bis) della Tabella A, parte II-bis citata, comporterà l'assoggettamento dell'intera confezione all'aliquota ordinaria.
Analogamente, per quanto concerne le cessioni di piante aromatiche in vaso, la norma consente l'applicazione dell'aliquota del 5 per cento solo ed esclusivamente per le piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia.
Risoluzione del 27/01/2006 n. 19 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Istanza di Interpello- Aliquota IVA applicabile alle cessioni di origano e di erbe aromatiche miscelate - Azienda Agricola XX
Sintesi: L'origano, immesso sul mercato previa essiccazione in buste sigillate a rametti o sgranato, e' qualificato come "basilico, rosmarinoe salvia, freschi, destinati all'alimentazione (v.d. ex 12.07)" e assoggettato, pertanto, ad aliquota IVA ridotta del 4% ai sensi del n.12-bis) della Tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Relativamente alla miscela di erbe aromatiche (miscela di salvia, rosmarino, alloro, timo e origano) si ritiene che la stessa rientri tra le "spezie (v.d. da 09.04 a 09.10)" e, pertanto, assoggettata ad aliquota IVA ridotta del 10% ai sensi, del n.25) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n.633 del 1972.