Sera a tutti, oggettivamente la situazione è complessa
Diciamo che sostanzialmente l'IVG dovrebbe effettuare una notifica ex art. 560 c.p.c. al debitore (anche ex art. 140 a questo punto) in cui gli intima di asportare tutto entro 30 giorni.
Se questi non adempie, i mobili si ritengono abbandonati e possono essere avviati in discarica (a spese e responsabilità della custodia).
Questa notifica secondo me è fondamentale in quanto esonera l'aggiudicatario da ogni responsabilità sulla liberazione dei beni e consente la prosecuzione della procedura.
Consiglio questo articolo Sgombero Mobili Casa Asta: Come Non Farsi Fregare! che spiega bene il funzionamento di questa notifica e come non farsi fregare.
Purtroppo il rischio è che il Custode consegni l'immobile senza alcuna notifica ex art. 560 c.p.c. cosi esponendo l'aggiudicatario al rischio di dover notificare a sue spese (e con incertezza sulla valdiità dell'avviso)

Spero di essere stata di aiuto e in bocca al lupo
 
Salve
il creatore del post ha firmato il decreto di trasferimento qualche settimana fa mi pare di capire e credo che sia inverosimile che una procedura iniziata il 28 febbraio 2023 (o successivamente) si sia conclusa già con un decreto di trasferimento.
Ora, indipendentemente dalla vigenza, o meno, dell'articolo 560 c.p.c. previgente, la riforma cartabia non ha inciso su questo adempimento ed infatti

Il 560 c.p.c. ante cartabia recitava:

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Mentre l'attuale formulazione è:

"Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione"

In entrambi i casi siamo in presenta di un accesso del custode, un verbale da notificare ed un termine che decorre evidentemente dalla notifica del verbale a cura del custode...


Spero sia chiaro :)
 

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