Salve
il creatore del post ha firmato il decreto di trasferimento qualche settimana fa mi pare di capire e credo che sia inverosimile che una procedura iniziata il 28 febbraio 2023 (o successivamente) si sia conclusa già con un decreto di trasferimento.
Ora, indipendentemente dalla vigenza, o meno, dell'articolo 560 c.p.c. previgente, la riforma cartabia non ha inciso su questo adempimento ed infatti
Il 560 c.p.c. ante cartabia recitava:
Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.
Mentre l'attuale formulazione è:
"Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione"
In entrambi i casi siamo in presenta di un accesso del custode, un verbale da notificare ed un termine che decorre evidentemente dalla notifica del verbale a cura del custode...
Spero sia chiaro