Frank82

Membro Attivo
Proprietario Casa
A questo non avevo pensato, m fidavo ciecamente degli ufficiali. Nella prossima chiamate chiedo bene, ti ringrazio....
 

Roberta Carotti

Membro Junior
Proprietario Casa
Sera a tutti, oggettivamente la situazione è complessa
Diciamo che sostanzialmente l'IVG dovrebbe effettuare una notifica ex art. 560 c.p.c. al debitore (anche ex art. 140 a questo punto) in cui gli intima di asportare tutto entro 30 giorni.
Se questi non adempie, i mobili si ritengono abbandonati e possono essere avviati in discarica (a spese e responsabilità della custodia).
Questa notifica secondo me è fondamentale in quanto esonera l'aggiudicatario da ogni responsabilità sulla liberazione dei beni e consente la prosecuzione della procedura.
Consiglio questo articolo Sgombero Mobili Casa Asta: Come Non Farsi Fregare! che spiega bene il funzionamento di questa notifica e come non farsi fregare.
Purtroppo il rischio è che il Custode consegni l'immobile senza alcuna notifica ex art. 560 c.p.c. cosi esponendo l'aggiudicatario al rischio di dover notificare a sue spese (e con incertezza sulla valdiità dell'avviso)

Spero di essere stata di aiuto e in bocca al lupo
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
l'IVG dovrebbe effettuare una notifica ex art. 560 c.p.c.
Questo articolo riporta una versione non aggiornata dell'art. 560 c.p.c., che si applica ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
Ai procedimenti instaurati successivamente a tale data si applicano le disposizioni del vigente art. 560 c.p.c.
 

Roberta Carotti

Membro Junior
Proprietario Casa
Salve
il creatore del post ha firmato il decreto di trasferimento qualche settimana fa mi pare di capire e credo che sia inverosimile che una procedura iniziata il 28 febbraio 2023 (o successivamente) si sia conclusa già con un decreto di trasferimento.
Ora, indipendentemente dalla vigenza, o meno, dell'articolo 560 c.p.c. previgente, la riforma cartabia non ha inciso su questo adempimento ed infatti

Il 560 c.p.c. ante cartabia recitava:

Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima alla parte tenuta al rilascio di asportarli, assegnando ad essa un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza da provarsi con giustificati motivi. Quando vi sono beni mobili di provata o evidente titolarità di terzi, l'intimazione è rivolta anche a questi ultimi con le stesse modalità di cui al periodo precedente. Dell'intimazione è dato atto nel verbale. Se uno dei soggetti intimati non è presente, l'intimazione gli è notificata dal custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne dispone lo smaltimento o la distruzione.

Mentre l'attuale formulazione è:

"Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non debbono essere consegnati, il custode intima al soggetto tenuto al rilascio di asportarli, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato a cura del custode. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni mobili sono considerati abbandonati e il custode, salva diversa disposizione del giudice dell'esecuzione, ne cura lo smaltimento o la distruzione"

In entrambi i casi siamo in presenta di un accesso del custode, un verbale da notificare ed un termine che decorre evidentemente dalla notifica del verbale a cura del custode...


Spero sia chiaro :)
 

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