@Gianco qualche anno fa sono stato CTP in una causa fatta da un confinante ad un altro, che si trovava a quota più alta, perché l'attore sosteneva che le radici delle 3 piante, che il convenuto aveva piantato proprio a ridosso del muro di sostegno e di divisione avevano creato lo spanciamento del muro medesimo.
Il muro, alto circa 2,0 m e lungo circa 35, m, era stato costruito con blocchi di tufo e malta più di una ventina di anni fa, senza piede e che già subito dopo la sua costruzione ebbe bisogno di un cordolo in c.a. di irrigidimento perché spanciava. Inoltre il muro, a circa metà della sua lungheza, confinava a monte anche con una altro terreno sul quale a distanza regolare c'erano altre specie di piante.
Il confinante di monte con le 3 piante a ridosso del confine, a seguito delle lagnanze del confinante di valle che poi è diventato attore della causa, aveva tagliato le piante lasciando dei ceppi.
Il CTU nominato dal Giudice, non era dotato di mezzi idonei per determinare lo spanciamento del muro quindi chiese ai contendenti se lo autorizzavano a giovarsi di un ausilio che sarebbe costato parecchi soldi. Le parti in causa decisero di farne a meno, così il CTU dotato di distanziometro laser, prese le distanze tra il muro perimetrale dalle casa della parte attrice , preso come riferimento, lungo circa 12,0 m, ed il muro di confine in questione. Quando il muro della casa terminò, con un doppio decametro prese la distanza dallo spigolo della casa a dei punti prestabiliti del muro, in questo modo ricostruì la posizione del muro. Questa, nel tratto misurato con il distanziometro laser, aveva un andamento rettilineo ma convergente di 2,0 cm tra lo spigolo di inizio della casa e lo spigolo finale. Nel tratto misurato con la fettuccia è stato individuato a circa 5,0 m dalla fine del muro nella proprietà della parte attrice, un punto che si discostava di 7,0 cm rispetto all'allineamento ipotetico. Questo punto di discostamento massimo si trovava nella parte di confine con il terreno coltivato ed a circa 15,0 di distanza dall'ultima pianta della parte convenuta. Il CTU ha concluso che esisteva uno spanciamento di 7,0 cm sul muro causato dalla presenza di radici delle piante piantumate dalla parte convenuta, mai evidenziate nonostante la richiesta di fare dei saggi in prossimità del punto individuato, per cui questa è stata condannata a circa 33.000 € di risarcimento del danno. Io come CTP della parte convenuta avevo sostenuto che il muro era deformato per via della spinta del terreno dell'altro confinante ed a suffragio di questa ipotesi avevo ricordato il fatto dell'intervento di irrigidimento eseguito subito dopo la costruzione del muro e che nel tratto di confine comune il muro aveva una posizione quasi asintotica, avevo anche fatto una dimostrazione di geometria analitica, rispetto al muro perimetrale della casa della parte attrice. Per cui non era provato che la causa dello spanciamento così lontano fosse da attribuire alle radici delle piante della parte convenuta, e che quindi la parte convenuta doveva essere condannata a rimuovere completamente i 3 fittoni lasciati nel sottosuolo.
P.S. Mi è stato riferito che il CTU, in seguito, ha ricevuto l'incarico di fare il D.L. di ricostruzione del muro.
Il muro, alto circa 2,0 m e lungo circa 35, m, era stato costruito con blocchi di tufo e malta più di una ventina di anni fa, senza piede e che già subito dopo la sua costruzione ebbe bisogno di un cordolo in c.a. di irrigidimento perché spanciava. Inoltre il muro, a circa metà della sua lungheza, confinava a monte anche con una altro terreno sul quale a distanza regolare c'erano altre specie di piante.
Il confinante di monte con le 3 piante a ridosso del confine, a seguito delle lagnanze del confinante di valle che poi è diventato attore della causa, aveva tagliato le piante lasciando dei ceppi.
Il CTU nominato dal Giudice, non era dotato di mezzi idonei per determinare lo spanciamento del muro quindi chiese ai contendenti se lo autorizzavano a giovarsi di un ausilio che sarebbe costato parecchi soldi. Le parti in causa decisero di farne a meno, così il CTU dotato di distanziometro laser, prese le distanze tra il muro perimetrale dalle casa della parte attrice , preso come riferimento, lungo circa 12,0 m, ed il muro di confine in questione. Quando il muro della casa terminò, con un doppio decametro prese la distanza dallo spigolo della casa a dei punti prestabiliti del muro, in questo modo ricostruì la posizione del muro. Questa, nel tratto misurato con il distanziometro laser, aveva un andamento rettilineo ma convergente di 2,0 cm tra lo spigolo di inizio della casa e lo spigolo finale. Nel tratto misurato con la fettuccia è stato individuato a circa 5,0 m dalla fine del muro nella proprietà della parte attrice, un punto che si discostava di 7,0 cm rispetto all'allineamento ipotetico. Questo punto di discostamento massimo si trovava nella parte di confine con il terreno coltivato ed a circa 15,0 di distanza dall'ultima pianta della parte convenuta. Il CTU ha concluso che esisteva uno spanciamento di 7,0 cm sul muro causato dalla presenza di radici delle piante piantumate dalla parte convenuta, mai evidenziate nonostante la richiesta di fare dei saggi in prossimità del punto individuato, per cui questa è stata condannata a circa 33.000 € di risarcimento del danno. Io come CTP della parte convenuta avevo sostenuto che il muro era deformato per via della spinta del terreno dell'altro confinante ed a suffragio di questa ipotesi avevo ricordato il fatto dell'intervento di irrigidimento eseguito subito dopo la costruzione del muro e che nel tratto di confine comune il muro aveva una posizione quasi asintotica, avevo anche fatto una dimostrazione di geometria analitica, rispetto al muro perimetrale della casa della parte attrice. Per cui non era provato che la causa dello spanciamento così lontano fosse da attribuire alle radici delle piante della parte convenuta, e che quindi la parte convenuta doveva essere condannata a rimuovere completamente i 3 fittoni lasciati nel sottosuolo.
P.S. Mi è stato riferito che il CTU, in seguito, ha ricevuto l'incarico di fare il D.L. di ricostruzione del muro.