Non è certo solo un problema di priorità: è soprattutto un problema di chiarezza.
1) Come ad esempio si conciliano queste due affermazioni?
Richiamo per comodità il testo del dispositivo:
2) Non pare riduttivo affermare che "
"Il Codice Civile precisa solo 2 eccezioni all'obbligo di contribuire pro quota alle spese derivanti da decisioni prese da idonea maggioranza in Condominio:
-quando trattasi di innovazioni
-per quanto dovuto alla controparte in caso di lite giudiziaria."
visto il testo del dispositivo che specifica anche che:
-il condomino dissenziente, ........, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
e si è pure affermato che:
Non ho considerato le eccezioni contemplate dalla non copertura delle spese dalla controparte soccombente, dove mi pare assodato resti il diritto di rivalsa, purtroppo aprendo una seconda causa contro il condominio, per recuperare il "mal tolto".
1) Come ad esempio si conciliano queste due affermazioni?
Certo che c'è: "può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite".
Non proprio; tal passo:
"Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa"
fa riferimento a diversa ipotesi; alla solidarietà passiva tra condòmini, in base alla quale il creditore (parte vittoriosa) del Condominio potrà escutere chiunque (anche si fosse dissociato, salvo poi suo diritto a rivalersi su chi è reale debitore).
lo potrà invece ben fare, dato che l'amministratore non ha titolo alcuno né è legittimato ad imporgli oneri che al dissociato non competono (potrebbe solo le spese propedeutiche)
Il Codice Civile precisa solo 2 eccezzioni all'obbligo di contribuire pro quota alle spese derivanti da decisioni prese da idonea maggioranza in Condominio:
-quando trattasi di innovazioni
-per quanto dovuto alla controparte in caso di lite giudiziaria.
Tutte le altre decisioni di spesa sono vincolanti.
Quindi non solo quelle propedeutiche ma pure quelle riconosciute al legale di Condominio per la rappresentazione in aula.
Sarebbe invero curioso che si debba pagare una consulenza (per una eventuale causa cui si è già in dissenso) e poi non si sia tenuti a corrispondere quanto è stato lecitamente deliberato.
Si avrebbe che un proprietario, esprimendo dissenso nell'intentare causa ad un altro condòmino inadempiente nel pagamento delle quote, sarebbe sempre esonerato da sostenere il costo di quella che rientra nell'attività ordinaria di un amministratore.
Richiamo per comodità il testo del dispositivo:
Art. 1132 Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore (1), può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza(2). L'atto deve essere notificato entro trenta giorni (3) da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
2) Non pare riduttivo affermare che "
"Il Codice Civile precisa solo 2 eccezioni all'obbligo di contribuire pro quota alle spese derivanti da decisioni prese da idonea maggioranza in Condominio:
-quando trattasi di innovazioni
-per quanto dovuto alla controparte in caso di lite giudiziaria."
visto il testo del dispositivo che specifica anche che:
-il condomino dissenziente, ........, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza.
e si è pure affermato che:
2) post dissociazione il dissenziente non deve partecipare pro quota alle spese (processuali e di avvocato) del Condominio; l'amministratore non deve, in sede di Rendiconto,imputare alcunchè al dissenziente; solo la controparte vittoriosa contro il Condominio potrà (data la solidarietà passiva condominiale) ingiungere il dissenziente e pretendere dallo stesso quanto dovuto dal Condominio, tuttavia in tal caso al dissenziente è riconosciuto diritto di rivalsa verso il Condominio medesimo.
Non ho considerato le eccezioni contemplate dalla non copertura delle spese dalla controparte soccombente, dove mi pare assodato resti il diritto di rivalsa, purtroppo aprendo una seconda causa contro il condominio, per recuperare il "mal tolto".