... veramente il caso postato accennava solo ad una "possibile" lite, non ad una lite "accesa" quindi quanto su esposto nella prima risposta o era fuori tema o fuorviante e/o parziale.Quanto su esposto era riferibile al caso postato: Condominio che "accende" una lite con impresa fornitrice/costruttrice.
Quanto segue appare come dotta disquisizione, degna di ottima dialettica: purtroppo senza riferimenti , e con tutto il rispetto per lo scrivente, valevole come il due di picche.
Nella fattispecie, se la lettura non mi inganna, .... felice ogni tanto di vivere nel mondo dei sogni ..., direi che afferma il contrario di quanto è lecito dedurre dall'art. 1132, e difatti in contrasto con l'esito di sentenze di cassazione, sulle quali pongo più affidamento, in confronto ad una opinione personale.
Dando come ipotesi scontata che @basilico abbia formalizzato nelle forme previste la sua estraneità e dissenso alla lite,....
1) Nel primo esempio integrativo ...
A questo replico con la segiente sentenza.......Il Condominio promuove azione per ottenere una rifusione del danno patito o rimborso parte spesa o rifacimento lavoro.
@basilico esprime il proprio dissenso alla lite già precognizzando l'impossibilità di aver riconosciuta ragione o altro motivo.
Il Giudice sentenzia che la controparte ha ragione decretando che la stessa non sia tenuta a rifondere o rifare e addebita le spese di Giudizio (Tribunale+eventuale CTU) al Condominio comprese le spese legali della controparte.
A Basilico spetterà di pagare quota parte delle spese del legale del Condominio e quelle di Giudizio escluse quelle per i legali della controparte.
Fonte: Brocardi
Sentenze relative a questo articolo
Cass. n. 11126/2006
In tema di condominio, è affetta da nullità la delibera dell'assemblea che ponga le spese di lite, in proporzione della sua quota, a carico del condomino che abbia ritualmente manifestato il proprio dissenso rispetto alla lite medesima deliberata dall'assemblea, giacchè in tal caso l'art. 1132, comma primo c.c., contemperando l'interesse del gruppo con quello del singolo titolare di interessi contrastanti, riconosce a quest'ultimo il diritto di sottrarsi agli obblighi derivanti dalle deliberazioni assunte sul punto.
2) Nemmeno le conclusioni del secondo caso ipotizzato, lite passiva, sembrano corrette (... perseverare diabolicum...): nonostante certe affermazioni, credo di avere una mente sufficientemente aperta per immaginare che il nostro sedicente esperto si riferisse ad un caso simile al seguente, che è nella sostanza ben diverso.
Cass. n. 2259/1998
L'amministratore del condominio, convenuto in giudizio da un terzo o da un condomino è tenuto a darne senza indugio notizia all'assemblea quando la domanda abbia un contenuto esorbitante dalle attribuzioni, così come delineate dall'art. 1130 c.c. Pertanto poiché in base a detto articolo deve ritenersi spettante all'amministratore nell'ambito dei compiti di conservazione delle cose comuni (ossia di preservazione della loro integrità e di reazione ad attentati o pretese di terzi) il potere discrezionale, autonomamente esercitabile, di impartire le disposizioni necessarie ad eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio e di erogare le relative spese, non può considerarsi esorbitante dalle dette attribuzione la decisione autonoma dell'amministratore rispetto ad una lite quando con la domanda proposta contro il condominio si facciano valere pretese risarcitorie (in forma specifica, oltreché per equivalente) correlate a difetto di manutenzione ordinaria di una parte comune, quale il tetto di copertura dell'edificio. Ne deriva, ulteriormente, la mancanza, in siffatta ipotesi, della condizione essenziale per l'esercizio da parte del condomino dissenziente del potere di estraniarsi dalla lite scindendo la propria responsabilità in ordine alle sue conseguenze per il caso di soccombenza, non potendo tale potere esercitarsi ove legittimamente manchi intorno alla lite promossa contro il condominio una specifica decisione dell'assemblea.
3) Sul terzo esempio stenderei un velo pietoso, essendo totalmente fuori tema, e dove anche persone sprovvedute e di mente annebbiata, rilevano che con una tal premessa,
un dissenso tardivo dopo aver co-usato del bene disputato, non troverebbe giustificazione.la disputa vertesse su un lotto di terreno "da oltre 20 anni" in uso incontestato al Condominio ma di proprietà altrui...il "dissenso" di Basilico non lo risparmierebbe
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