Luigi Criscuolo

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ma spero non retroattiva.
non capisco; ciò che è stato approvato secondo la legge in vigore ha il suo valore ed ormai sarà stato installato.
Ma non è mutata la sostanza dell'articolo, che oggi si presenta in questa forma:
non capisco perché continui a tirare in ballo le maggioranze delle delibere: è stato appurato che i contrari non sono obbligati a partecipare alla spesa per la costruzione dell'ascensore ma i favorevoli devono comunque fare un progetto che consenta in un futuro l'allaccio dei contrari. E' stato appurato che anche un solo condòmino può installarsi l'ascensore, rispettando tutto quello che abbiamo già scritto e riscritto sul diritto di uso delle parti comuni e di poter usare l'ascensore medesimo.
Se un manipolo di pionieri installa l'ascensore fregandosene della possibilità di allaccio di chi non ha aderito al progetto, quando uno solo di questi non aderenti della prima chiamata decide di voler usare l'ascensore, e vede che praticamente gli è impossibile, ha solo due strade:
- rassegnarsi e dire si in fondo è colpa mia che quando me lo hanno chiesto non ho aderito
- andare dal giudice per farsi vedere riconoscere il diritto di usare l'ascensore. In questo caso cosa credi che disponga il Giudice se il CTU da lui nominato dice che non si può fare l'allaccio? Gli fa smontare a chi ha installato l'ascensore progettato male, e poi si augura il il successivo ascensore sia progettato ed installato secondo la legge.
 

Gianco

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Se altri condomini volessero poter godere dell'elevatore o ascensore dovranno aloro spese provvedere a modificare il percorso dello stesso realizzando accessi adeguati ai piani interessati e occorrerà installare un contatore esclusivo i cui consumi saranno ripartiti fra i fruitori.
 

basty

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Lo dici tu ben due volte... cosa vuoi che replichi?....;) Dai, perdonami la battuta.

ciò che è stato approvato secondo la legge in vigore ha il suo valore ed ormai sarà stato installato.
... e vorrei ben vedere ... Ma allora a che scopo ricordarmi che la riforma del condominio aveva incrementato le maggioranze? Lo avevi scritto tu ....

non capisco perché continui a tirare in ballo le maggioranze delle delibere:
.... ma, vedi tu: le tirano in ballo due leggi. Che sei stato tu a ricordare.
Posso capire che potevano anche non essere indispensabili, ma avranno anche loro la loro ragion d'essere. O no?
 
Ultima modifica:

Luigi Criscuolo

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Se altri condomini volessero poter godere dell'elevatore o ascensore dovranno aloro spese provvedere a modificare il percorso dello stesso realizzando accessi adeguati ai piani interessati e occorrerà installare un contatore esclusivo i cui consumi saranno ripartiti fra i fruitori.
non è proprio così sopratutto per gli ascensori esterni. Il progetto e quindi l'installazione deve prevedere, se interpreto bene la legge, la fermata ai piani con, se necessari, i piani di sbarco, di conseguenza le porte, che ovviamente rimarranno chiuse per coloro che non partecipano. I piani di sbarco al piano si devono fare prima di installare la struttura dell'ascensore esterno altrimenti dopo non si possono più fare. Ma anche nel caso in cui l'ascensore esterno non necessiti del piano di sbarco perché accede ad una anticamera dedicata all'elevatore, come fai ad aprire la luce nel muro quando è già costruito l'ascensore?
La legge dice che chi chiede di usufruire dell'ascensore costruito deve pagare la sua parte di costo di costruzione non che deve fare dei camminamenti per raggiungere la struttura. Se deve fare dei camminamenti nel vuoto si costruisce un suo ascensore.
 

Gianco

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Parlo per esperienza personale. Un amico che aveva problemi di deambulazione ha chiesto il finanziamento ed i contributi per montare un elevatore nel cortile all'esterno della scala. Prima di inoltrare il progetto al comune ha interpellato i gli altri condomini prospettandogli l'iniziativa ed i costi necessari perché loro potessero intervenire nell'iniziativa. Nessuno si è voluto accollare la quota della spesa ed egli ha realizzato l'opera prevedendo il collegamento esclusivo fra il piano terra ed il quarto dove era il suo appartamento, evitando di spendere per le opere relative alle fermate intermedie.
 

Luigi Criscuolo

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Parlo per esperienza personale.
anche io parlo per esperienza personale: mia sorella abita in un condominio costituito da tre palazzine di 5 piani fuori terra (dovrebbe essere un supercondominio); ogni palazzina 3 scale: quindi 9 elevatori idraulici. Ogni scala ha fatto delle riunioni dove si è prospettata l'ipotesi di costruire un elevatore idraulico esterno installato tra le due fila di balconi di ogni appartamento, su un progetto identico per tutte le scale commissionato dall'amministratore, previa autorizzazione dell'assemblea. Solo in due scale si è raggiunta la maggioranza richiesta dalla allora legge vigente, nonostante ciò in tutte le scale si sono costruiti gli elevatori esterni, anche dove c'era un solo condomino favorevole. In una scala un condomino del piano rialzato ha fatto causa al condominio (e non ai proprietari dell'elevatore costruito sulla sua scala) perché i piani di sbarco costruiti per arrivare sui balconi hanno aumentato l'aggetto dei balconi in prossimità della porta finestra della cucina mandando fuori parametro il rapporto aeroilluminante del locale; inoltre la costruzione della tettoia del piano di sbarco al livello del suolo aveva ridotto la veduta del suo balcone da 180 ° a 90°. Tutto questo risulta dalla CTU; ed il condominio è stato condannato a pagare l'indennizzo e le spese legali e processuali per un totale di 35.000 €. Non contenti i condomini hanno fatto appello perché ritengono che la chiamata in causa doveva essere fatta ai proprietari dell' elevatore e non a tutto al condominio (che nel frattempo ha già pagato il debito).
 

Luigi Criscuolo

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@Gianco continuo il mio intervento precedente.
Il fatto è che per consentire a tutti (diciamo dal primo piano al quarto piano) la possibilità futura di aggregarsi alla costruzione dell' elevatore, i piani di sbarco sono stati costruiti su tutti i balconi indifferentemente dalla partecipazione alla costruzione. I costi dei piani di sbarco sono stati addebitati (con l'esclusione ovvia dei condòmini del piano rialzato) a ciascun proprietario del balcone: qualche condomino non servito dall'elevatore non ha pagato, sostenendo che avrebbe pagato quando avrebbe deciso di aggregarsi all'uso dell'elevatore. La spesa non era poca perché la costruzione del piano di sbarco richiedeva il rifacimento dell'impermeabilizzazione del balcone con il conseguente sollevamento e rifacimento della pavimentazione,
Questa spesa è rimasta in ballo nessuno osa fare il decreto ingiuntivo perché temono che i recalcitranti abbiano ragione.
Inoltre, considerazione che è sfuggita al CTU e quindi al Giudice (altrimenti avrebbe imposto la demolizione), la costruzione dell'aggetto del piano di sbarco ha messo fuori norma areoilluminante tutte le cucine di tutti gli appartamenti di tutte le 9 scale.
 

Gianco

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La differenza fra il mio ed il tuo caso è che nel primo è intervenuto un finanziamento pubblico a favore di un disabile, nel secondo è una scelta fra condomini che non avevano necessità impellenti e soprattutto pagavano con soldi propri.
 

basty

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nel secondo è una scelta fra condomini che non avevano necessità impellenti
Ne sei sicuro? Dove è stato scritto? Credi che cambierebbero le cose?

Il fatto è che si legifera alla membro di segugio, con disposizioni contrastanti tra di loro, forse.

Oppure noi italiani siamo fantasiosi e tendiamo ad interpretare ed ampliare le disposizioni in modo a noi favorevole.

Questa discussione porta parecchi esempi.

- La legge 13 e suc. mod. in che modo deroga alle distanze dei regolamenti edilizi? E nel caso di Luigi era stato rispettato l'art. 3 comma 2? (vedi art. 907 c.c.)?
- Dove stava scritto che chi realizza l'ascensore, deve già predisporre l'uso degli altri condomini, a sue spese?
-
La legge dice che chi chiede di usufruire dell'ascensore costruito deve pagare la sua parte di costo di costruzione .
Fin qui va bene.
La legge dice che ........, non che deve fare dei camminamenti per raggiungere la struttura. Se deve fare dei camminamenti nel vuoto si costruisce un suo ascensore.
Questo lo affermi tu in aggiunta: porte, sbarchi e comandi supplementari per servire più fermate, sono costi inerenti l'utilizzo più ampio. E non capisco perchè debba farsene carico il promotore iniziale: chi prevede di volersi allacciare in futuro, dovrebbe almeno contribuire alle predisposizioni, se vuole poi risparmiare in futuro; certo, è la mia interpretazione: arbitraria come tutte le interpretazioni/estensioni di ciò che non è scritto sulla legge.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Questo lo affermi tu
verissimo perché:
- il 1102 del c.c. dice:
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (1). A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa (2).
Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolodel suo possesso (3).
Note
(1) I due limiti fondamentali all'uso della cosa comune sono, quindi, il divieto di alterare la destinazione della cosa e il divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti d'uso.
L'uso da rispettare è quello attuale. Per esempio, è stata considerata alterazione della originaria destinazione del bene la permanente utilizzazione di un giardino comune come parcheggio.
La nozione di pari uso non va intesa in senso di uso "identico", tanto che è normalmente ammesso che un condomino faccia un uso più intenso della cosa rispetto agli altri: l'importante è che ciascuno abbia il diritto ad usare potenzialmente della cosa al pari degli altri.
(2) Il partecipante alla comunione ha il diritto di modificare la cosa comune sostenendo i relativi costi al fine di realizzare un godimento migliore della cosa stessa.
In tale ultima ipotesi gli altri comunisti, se non domandino la rimozione del miglioramento effettuato a loro favore da un singolo comunista, hanno diritto di acquisirla; ciò, ovviamente, sempre che essa sia fruibile e si connoti alla stregua di un'innovazione (art. 1108 del c.c.) della cosa comune. Al comunista autore dell'innovazione compete, dunque, il rimborso delle spese sostenute per migliorare il bene comune.

- il 1121 del c.c. dice:
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa (1) o abbia carattere voluttuario (2) rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata (3), i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera [1108 1] (4).
 

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