Luigi Criscuolo

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2) Se costruito dopo, è stata sicuramente necessaria una delibera condominiale:
non è vero: l'applicazione dell' art. 1102 del c.c. non prevede che la costruzione dell'ascensore, che è sempre una innovazione soggetta ad uso separato (paga solo chi utilizza l'innovazione), sia sottoposta al volere della assemblea. L'ascensore installato sembra che serva solo l'appartamento del suocero. Visto che di ascensori non se ne possono mettere uno per condòmino, occorre che il progetto rispetti la condizione che un qualsiasi altro condòmino giacente lungo la verticale dell'elevatore, pagando la compartecipazione alle spese di costruzione e manutenzione, un domani possa usufruire del medesimo elevatore.
Mi sembra un criterio troppo talebano.
Beh non sarebbe il primo elevatore esterno demolito perché viola i diritti degli altri condomini.
La sentenza della Cassazione (24760/2013) che ha fatto demolire un elevatore esterno, evidenzia come sia la stessa normativa antibarriere (Legge 13.1989) a prevedere che siano vietate in ogni caso le innovazioni che rendono talune parti comuni inservibili all’uso e al godimento di un singolo condomino.
Sono innovazioni vietate, che, quindi, debbono essere approvate dalla unanimità dei condomini (1000/1000), soltanto quelle che, pur essendo volute dalla maggioranza nell'interesse del condominio, compromettono la facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto degli altri, mentre non lo sono quelle che compromettono qualche facoltà di godimento per tutti i condomini.
L'azione del condomino a tutela del decoro architettonico, in quanto estrinsecazione di una facoltà insita nel diritto di proprietà, è imprescrittibile.
 

basty

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non è vero: l'applicazione dell' art. 1102 del c.c. non prevede che la costruzione dell'ascensore, che è sempre una innovazione soggetta ad uso separato (paga solo chi utilizza l'innovazione), sia sottoposta al volere della assemblea.
Quanto affermi sembra contrasti con quello che affermi subito dopo riferendoti alla legge da te citata 13/89, che così recita all'art. 2:
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118 (a), ed all'articolo 1, primo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (b), nonche'
la realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi
all'interno degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del
condominio
, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze
previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice civile
(c).
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di (( handicap, )) ovvero chi ne
esercita la tutela o la podesta' di cui al titolo IX del libro primo
del codice civile (d), possono installare, a proprie spese,
servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere
piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei
(( garages. ))
3. resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile (e).

Che poi possa essere richiesto di subentrare nell'utilizzo, previa contribuzione, è sancito dal c.c. all'art, 1121.

Non leggo che necessariamente l'opera debba essere demolita venendo a mancare il fruitore
 

aldo76

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allora... primo ringrazio per le risposte, secondo, devo precisare che il fabbricato è della metà degli anni 70 l'ascensore era di uso esclusivo di mio suocero e giustamente tutte le spese relative, l'ascensore è stato installato nell'anno 2002 con tutte le norme, dov'è ubicato è in un "angolo cieco" del fabbricato che non impedisce altri passaggi e non da nessun intoppo agli spazi degli altri condomini, la pavimentazione dell'area e la pensilina sono stati tutti a spese di mio suocero... il fatto di infilare l'auto a pochi cm dalla porta proprio come dice il sig. gianco è inciviltà e stupida ripicca... un altra cosa è che nel mio paesino c'è una condizione molto "atipica" che ci crediate o no il 90% degli edifici tra cui anche quello interessato sono cosiddetti "fantasma" e non esistono amministratori di condominio e hanno venduto la stragrande maggioranza degli appartamenti tramite solo scritture private... a voi le conclusioni... anche se in questi anni stiamo cercando di metterci tutto a regola
 

basty

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Evviva l'Italia, ... siamo o no in Calabria? e pure in zona parco del Pollino?
Mi sa che sarebbe opportuno mandassimo al governo ..... un calzolaio.
 

Luigi Criscuolo

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Non leggo che necessariamente l'opera debba essere demolita venendo a mancare il fruitore
io non ho sostenuto ciò. Ho scritto, e confermo, che se l'ascensore non consente anche ad un solo condomino di poter usufruire del proprio diritto di veduta o di utilizzo dello spazio condominiale, se si v in giudizio è molto concreta la prospettiva di vedersi imposto la demolizione dell'opera. Ci sono diverse sentenze, che hanno sancito la demolizione, ed erano casi nei quali l'elevatore esterno serviva persone colpite da gravi deficit motori; addirittura l'installazione era stata approvata a stragrande maggioranza dalla assemblea. Ma di fronte al ricorso di un solo condomino questo ha avuto ragione.
Se l'installazione non prevede l'utilizzo, in un secondo tempo, anche da parte di terzi, per via di un progetto ad uso esclusivo, l'opera deve essere modificata in modo che tutti, anche quelli del primo piano, possano utilizzarla. Tu riuscirai a realizzare che tra rimodificare tutto l'impianto e costruirne uno nuovo che preveda la possibilità di allaccio ad ogni piano (come avrebbe dovuto essere progettato sin dall'origine) non c'è neanche da stare a discutere. Poi ognuno è libero di fare le "pecionate" che vuole, basta che poi non si lamenti o che pretenda di veder riconosciuto come "stato dell' arte" la sua installazione.
In ogni caso se c'è un elevatore idraulico che serve un solo piano, chi compra l'appartamento continuerà ad usarlo.
Diverso invece è il discorso del montascale quando muore la persona per la quale era stato installato. cosa facciamo? Lo facciamo usare a tutti indistintamente fino al piano di arrivo? E' sempre un risparmio di fatica. Lo si tiene perché tra una decina d'anni ci potrebbe essere il condòmino del terzo piano che ne avrà bisogno?
 

basty

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Non sono in grado di cercare sentenze, e non dubito esistano .... ma siamo un paese di pulcinella.

come la mettiamo con l'art. 3 della famosa legge?

Art. 3.
1.(( Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in
deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi,
anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o
di uso comune a piu' fabbricati. ))

2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto dalle distanze di cui agli
articoli 873 e 907 del codice civile (a) nell'ipotesi in cui tra le
opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno
spazio o alcuna area di proprieta' o di uso comune.

Non è che l'articolo citato abbia corrispondenza diretta con quanto affermi, ma sembra di leggere che il titolo sia

"Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici privati".

Ora che una sentenza riaffermi la libertà dei condomini di subentrare nell'uso, pagandosi le modifiche sarebbe un conto. Che deliberi una rimozione di un'opera autorizzata dai privati, mi pare decisamente curioso.
Quanto ai tuoi esempi avrebbero senso, se in sede di autorizzazione/delibera fosse anche definito l'obbligo di rimozione finale.
In assenza mi parrebbe un arbitrio.

Che poi non sia l'unico .... purtroppo ne convengo.
 

Luigi Criscuolo

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Proprietario Casa
Quanto affermi sembra contrasti con quello che affermi subito dopo riferendoti alla legge da te citata 13/89,
stiamo discutendo di installare un ascensore in un edificio che ne è privo.
L'ascensore è una innovazione soggetta ad utilizzo separato; in quanto innovazione deve essere approvata dalla assemblea; ed in quanto soggetta ad utilizzo separato la decisione assembleare non vincola i contrari a partecipare alle spese di progetto ed installazione: ovviamente chi non partecipa alla costruzione non userà l'innovazione. Tuttavia rimmarrà sempre il diritto di poter utilizzare l'innovazione partecipando alla spesa di costruzione e alla manutenzione.
La Legge 13/1989, nota come Legge per l' “Abbattimento delle barriere architettoniche” , prevedeva un quorum agevolato nel caso nel condominio ci fosse stato un portatore di handicap (dal malato di cuore ed iperteso all'operato all'anca) di 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentassero 1/3 dei millesimi di proprietà.
Questa legge è stata superata dalla Legge 220/2012 che prevede la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà di proprietà dell’edificio.
Se in un condominio non si raggiungono le maggioranze previste non si può installare un ascensore? Affatto!!!
Innanzi tutto se l'ascensore si può costruire nella tromba delle scale non ci sono problemi.
Se l'ascensore deve essere costruito all'esterno occorre che siano rispettati alcuni diritti inalienabili di chi non partecipa alla installazione dell'ascensore.
Infatti l’articolo 1102 del Codice civile consente a ciascun
condomino di utilizzare e modificare le parti comuni a sue esclusive
spese, senza la partecipazione degli altri condomini, per un migliore
godimento della propria proprietà. Sfruttando questo articolo anche un solo condomino può costruire un ascensore interno/elevatore idraulico esterno al fabbricato. L'essenziale è che il progetto consenta sia a tutti gli altri condòmini di poterne farne uso (pagando la loro parte), e sia che non sia impedito il godimento di veduta o di utilizzo di una rilevante parte di spazio comune.
 

basty

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Proprietario Casa
stiamo discutendo di installare un ascensore in un edificio che ne è privo.
L'ascensore è una innovazione soggetta ad utilizzo separato; in quanto innovazione deve essere approvata dalla assemblea; ed in quanto soggetta ad utilizzo separato la decisione assembleare non vincola i contrari a partecipare alle spese di progetto ed installazione: ovviamente chi non partecipa alla costruzione non userà l'innovazione. Tuttavia rimmarrà sempre il diritto di poter utilizzare l'innovazione partecipando alla spesa di costruzione e alla manutenzione.
Fin qui niente da dire: e nessuno mi pare avesse affermato il contrario.

La Legge 13/1989, nota come Legge per l' “Abbattimento delle barriere architettoniche” , prevedeva un quorum agevolato nel caso nel condominio ci fosse stato un portatore di handicap (dal malato di cuore ed iperteso all'operato all'anca) di 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentassero 1/3 dei millesimi di proprietà.
Questa legge è stata superata dalla Legge 220/2012 che prevede la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà di proprietà dell’edificio.
Qui vedo che la nuova legge è peggiorativa, ma spero non retroattiva.
Ma non è mutata la sostanza dell'articolo, che oggi si presenta in questa forma:

Art. 2.

1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la
realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi
di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio,
in prima o in seconda convocazione, ((con le maggioranze previste dal
secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile))
.
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche'
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.

Se in un condominio non si raggiungono le maggioranze previste non si può installare un ascensore? Affatto!!!
...........
Se l'ascensore deve essere costruito all'esterno occorre che siano rispettati alcuni diritti inalienabili di chi non partecipa alla installazione dell'ascensore.
Infatti l’articolo 1102 del Codice civile consente a ciascun
condomino di utilizzare e modificare le parti comuni a sue esclusive
spese, senza la partecipazione degli altri condomini, per un migliore
godimento della propria proprietà.
Questo vale sempre, ma non sappiano se questo ascensore sia stato realizzato, basandosi su questo art. 1102, o sull'abbattimento delle barriere architettoniche .
(per altro stiamo disquisendo come se stessimo parlando di un paese normale ....)
L'essenziale è che il progetto consenta sia a tutti gli altri condòmini di poterne farne uso (pagando la loro parte), e sia che non sia impedito il godimento di veduta o di utilizzo di una rilevante parte di spazio comune.

Quanto al potenziale uso, vale il già citato art. 1121 terzo comma. Che non prevede affatto che il progetto/realizzazione ne tenga già conto .

Quanto alle vedute, riprenderei il già citato art. 3 L 13/89 e s.m.ed i.

Personalmente non vedrei in questi riferimenti una motivazione generalizzabile che porti alla necessità di abbattimento delle opere. Che poi in casi speciifici alcune sentenze concludano in tal senso può essere ma sarebeb interessante conoscerne il dispositivo.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Personalmente non vedrei in questi riferimenti una motivazione generalizzabile che porti alla necessità di abbattimento delle opere. Che poi in casi speciifici alcune sentenze concludano in tal senso può essere ma sarebeb interessante conoscerne il dispositivo.
Se vuoi sollazzati questo allegato riguarda una vicenda che ha coinvolto mia sorella che abita in una casa nella quale originariamente l'ascensore non era previsto.
 

Allegati

  • Tribunale di Milano sentenza n. 8957_2014.pdf
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