stiamo discutendo di installare un ascensore in un edificio che ne è privo.
L'ascensore è una innovazione soggetta ad utilizzo separato; in quanto innovazione deve essere approvata dalla assemblea; ed in quanto soggetta ad utilizzo separato la decisione assembleare non vincola i contrari a partecipare alle spese di progetto ed installazione: ovviamente chi non partecipa alla costruzione non userà l'innovazione. Tuttavia rimmarrà sempre il diritto di poter utilizzare l'innovazione partecipando alla spesa di costruzione e alla manutenzione.
Fin qui niente da dire: e nessuno mi pare avesse affermato il contrario.
La Legge 13/1989, nota come Legge per l' “Abbattimento delle barriere architettoniche” , prevedeva un quorum agevolato nel caso nel condominio ci fosse stato un portatore di handicap (dal malato di cuore ed iperteso all'operato all'anca) di 1/3 dei partecipanti al condominio che rappresentassero 1/3 dei millesimi di proprietà.
Questa legge è stata superata dalla Legge 220/2012 che prevede la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno metà di proprietà dell’edificio.
Qui vedo che la nuova legge è peggiorativa, ma spero non retroattiva.
Ma non è mutata la sostanza dell'articolo, che oggi si presenta in questa forma:
Art. 2.
1. Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare
negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30
marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la
realizzazione di percorsi attrezzati e l'installazione di dispositivi
di segnalazione atti a favorire la mobilita' dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio,
in prima o in seconda convocazione,
((con le maggioranze previste dal
secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile)).
2. Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni
di cui al comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la
tutela o la potesta' di cui al titolo IX del libro primo del codice
civile, possono installare, a proprie spese, servoscala nonche'
strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche modificare
l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere piu' agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei garages.
3. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.
Se in un condominio non si raggiungono le maggioranze previste non si può installare un ascensore? Affatto!!!
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Se l'ascensore deve essere costruito all'esterno occorre che siano rispettati alcuni diritti inalienabili di chi non partecipa alla installazione dell'ascensore.
Infatti l’articolo 1102 del Codice civile consente a ciascun
condomino di utilizzare e modificare le parti comuni a sue esclusive
spese, senza la partecipazione degli altri condomini, per un migliore
godimento della propria proprietà.
Questo vale sempre, ma non sappiano se questo ascensore sia stato realizzato, basandosi su questo art. 1102, o sull'abbattimento delle barriere architettoniche .
(per altro stiamo disquisendo come se stessimo parlando di un paese normale ....)
L'essenziale è che il progetto consenta sia a tutti gli altri condòmini di poterne farne uso (pagando la loro parte), e sia che non sia impedito il godimento di veduta o di utilizzo di una rilevante parte di spazio comune.
Quanto al potenziale uso, vale il già citato art. 1121 terzo comma. Che non prevede affatto che il progetto/realizzazione ne tenga già conto .
Quanto alle vedute, riprenderei il già citato art. 3 L 13/89 e s.m.ed i.
Personalmente non vedrei in questi riferimenti una motivazione generalizzabile che porti alla necessità di abbattimento delle opere. Che poi in casi speciifici alcune sentenze concludano in tal senso può essere ma sarebeb interessante conoscerne il dispositivo.