ringrazio Nemesis e ribadisco: affittare (locare) un immobile con durata infranovennale costituisce attività di ordinaria amministrazione; il comproprietario con maggioranza relativa di quote, con la sua decisione, obbliga la minoranza dissenziente; la sua volontà negoziale (stipulazione del contratto), per essere valida, necessita di previa formale informativa ai singoli comproprietari pro quota (art. 1105, co. III) -è sufficiente una racc. a. r. in cui si comunica l'intenzione di locare con eventuali termini del contratto e l'eventuale indicazione della quota di canone comunque spettante al dissenziente-.
Suggerisco a condobip -senza alcuna polemica- di citare gli articoli del codice con cognizione di causa...l'art. 1321 c.c. impone l'unanimità dei consensi da parte dei comproprietari solo riguardo agli atti di disposizione, costituzione, scioglimento di diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù, ecc. o altre ipotesi residue, per es. ipoteca, locazioni ultranovennali) insistenti sul bene comune; riguardo agli atti di ordinaria amministrazione tra cui appunto le locazioni infranovennali è sufficiente il consenso dato dal comproprietario con la maggioranza relativa delle quote; riguardo alla sottoscrizione sul contratto di locazione questa può appartenere anche ad un terzo munito di valida procura rilasciata dall'avente diritto alla stipula (il predetto comproprietario di maggioranza); a sua volta la procura deve avere forma scritta se anche l'atto da stipulare per conto del rappresentato deve avere la forma scritta a pena di nullità (si, in caso di stipula di contratto di locazione ad uso abitativo 4+4 o 3+2 ed anche ad uso transitorio o turistico; no, in caso di locazioni ad uso diverso o ad uso foresteria riguardo alle quali persiste la validità del contratto verbale come anche nel caso di comodato); peraltro la trascrizione vale solo per gli atti elencati all'art. 2643 c.c. tra cui figurano solo le locazioni ultranovennali
Ritengo pertanto di rassicurare l'amico di ignorante sulla possibilità di locare l'immobile anche contro la volontà del fratello previa racc a.r. e riservandogli la quota di canone