condobip

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No, non credo. Ma oltre alla mia "non credenza", quello che importa è la legge, che è stata più volte indicata e che si invita a rileggere.
Come tu desideri :shock: a dispetto dell'articolo

cc Art. 1321. Nozione.
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.


buon proseguimento ;)
 

Nemesis

Membro Storico
Proprietario Casa
a dispetto dell'articolo
cc Art. 1321. Nozione.
Il contratto è l'accordo di due o più parti...
Il contratto è l'accordo di due o più parti. Il contratto di locazione infranovennale non è un atto che eccede l'ordinaria amministrazione e dunque la parte locatrice non deve essere necessariamente costituita dalla totalità dei comproprietari. Basta la maggioranza, ex art. 1105 c.c.: "le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente".
L'unico "dispetto" qui è la tua ostinazione a non comprendere questo.
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
... la tua ostinazione a non comprendere questo.
La tua invece è quella di non leggere nemmeno le sentenze che poni;

La Corte di Cassazione (a Sezioni Unite) ha sentenziato che:
a) condizione necessaria per stipulare il contratto di locazione è la disponibilità della cosa comune da parte del comproprietario, corrispondente alla detenzione esclusiva e qualificata dell'immobile, trattandosi di un presupposto comune ad ogni locazione (Cass. n. 470 del 1997; Cass. n. 539 del 1997; Cass. n. 8411 del 2006);


ovvero se non ha la disponibilità e detenzione non è esclusiva (in questo caso) dell'intero 18/18, il contratto non è regolare.

buona serata.
 

GIANLUCA69

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ringrazio Nemesis e ribadisco: affittare (locare) un immobile con durata infranovennale costituisce attività di ordinaria amministrazione; il comproprietario con maggioranza relativa di quote, con la sua decisione, obbliga la minoranza dissenziente; la sua volontà negoziale (stipulazione del contratto), per essere valida, necessita di previa formale informativa ai singoli comproprietari pro quota (art. 1105, co. III) -è sufficiente una racc. a. r. in cui si comunica l'intenzione di locare con eventuali termini del contratto e l'eventuale indicazione della quota di canone comunque spettante al dissenziente-.
Suggerisco a condobip -senza alcuna polemica- di citare gli articoli del codice con cognizione di causa...l'art. 1321 c.c. impone l'unanimità dei consensi da parte dei comproprietari solo riguardo agli atti di disposizione, costituzione, scioglimento di diritti reali (proprietà, usufrutto, servitù, ecc. o altre ipotesi residue, per es. ipoteca, locazioni ultranovennali) insistenti sul bene comune; riguardo agli atti di ordinaria amministrazione tra cui appunto le locazioni infranovennali è sufficiente il consenso dato dal comproprietario con la maggioranza relativa delle quote; riguardo alla sottoscrizione sul contratto di locazione questa può appartenere anche ad un terzo munito di valida procura rilasciata dall'avente diritto alla stipula (il predetto comproprietario di maggioranza); a sua volta la procura deve avere forma scritta se anche l'atto da stipulare per conto del rappresentato deve avere la forma scritta a pena di nullità (si, in caso di stipula di contratto di locazione ad uso abitativo 4+4 o 3+2 ed anche ad uso transitorio o turistico; no, in caso di locazioni ad uso diverso o ad uso foresteria riguardo alle quali persiste la validità del contratto verbale come anche nel caso di comodato); peraltro la trascrizione vale solo per gli atti elencati all'art. 2643 c.c. tra cui figurano solo le locazioni ultranovennali
Ritengo pertanto di rassicurare l'amico di ignorante sulla possibilità di locare l'immobile anche contro la volontà del fratello previa racc a.r. e riservandogli la quota di canone;)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Suggerisco a condobip -senza alcuna polemica- di citare gli articoli del codice con cognizione di causa...l'art. 1321 c.c. impone l'unanimità dei consensi da parte dei comproprietari solo riguardo agli atti di disposizione ....
Senza alcuna polemica, l'articolo 1131 cc già sottointende che tutti gli interessati devono sottoscrivere l'accordo ;)

cc Art. 1321. Nozione.
Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
scusa condobip, ma non capisco dove vuoi andare a parare..se l'atto di stipulare un contratto di locazione infranovennale rientra tra quelli di ordinaria amministrazione significa che l'atto è valido se sottoscritto dalla parte che ne è legittimata in base alle regole che disciplinano l'amministrazione -ordinaria- della cosa comune, quindi in base all'art. 1105 c.c.; ciò che sostieni tu (unanimità, sottoscrizione di tutti, trascrizione -che peraltro presuppone che l'atto sia stipulato con scrittura privata autenticata cosa che non avviene per le locazioni infranovennali-) vale per gli atti di straordinaria amministrazione, ma solo per quelli di cui all'art. 1108, co. III, c.c.; l'art. 1321 c.c. dice sostanzialmente due cose riguardo al contratto: ci devono essere almeno due consensi (in questo caso quello del locatore legittimato ai sensi dell'art. 1108 c.c. e del locatario); deve riguardare la costituzione, regolamentazione ed estinzione di un rapporto giuridico patrimoniale (quale è quello che ha ad oggetto il diritto personale di godimento del bene immobile che il locatore trasferisce al locatario in corrispondenza dell'obbligo di costui al pagamento del canone); spero di aver chiarito i tuoi dubbi:)
 

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