Roberto P

Membro Attivo
Proprietario Casa
  1. Saluto tutti,
    secondo Voi è obbligatorio allegare alla scheda per la formazione del registro di anagrafe condominiale copia del rogito notarile relativo all'acquisto dell'immobile che fa parte del condominio, così come ha richiesto l'amministratore del nostro stabile?
    Ringrazio
    Ciao, Roberto​
 
J

JERRY48

Ospite
Se un condomino vende la propria casa ha l’obbligo di trasmettere immediatamente all’amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento. Non basta dunque la semplice comunicazione dei dati dell’acquirente, come si riteneva prima della legge di riforma del condominio.

Finché questa formalità non viene espletata, il precedente proprietario resta obbligato, in solido con il nuovo acquirente, per tutti i contributi condominiali maturati e da lui non ancora pagati.


Non è sufficiente, dunque, inviare all’amministratore la semplice comunicazione di aver ceduto il diritto di proprietà: occorre anche che venga trasmessa proprio una copia autentica dell’atto di vendita (la si potrà ottenere chiedendola al notaio che ha curato il trasferimento o alla cancelleria del Tribunale presso cui è stata effettuata l’asta). La semplice raccomandata con la comunicazione dei dati del nuovo intestatario dell’immobile, senza che vi sia allegata tale copia autentica, non ha valore e, quindi, non libera il cedente dall’obbligo di corrispondere i contributi condominiali, seppur in solido con il nuovo proprietario.
 

Roberto P

Membro Attivo
Proprietario Casa
Se un condomino vende la propria casa ha l’obbligo di trasmettere immediatamente all’amministratore copia autentica dell’atto di trasferimento. Non basta dunque la semplice comunicazione dei dati dell’acquirente, come si riteneva prima della legge di riforma del condominio.

Finché questa formalità non viene espletata, il precedente proprietario resta obbligato, in solido con il nuovo acquirente, per tutti i contributi condominiali maturati e da lui non ancora pagati.


Non è sufficiente, dunque, inviare all’amministratore la semplice comunicazione di aver ceduto il diritto di proprietà: occorre anche che venga trasmessa proprio una copia autentica dell’atto di vendita (la si potrà ottenere chiedendola al notaio che ha curato il trasferimento o alla cancelleria del Tribunale presso cui è stata effettuata l’asta). La semplice raccomandata con la comunicazione dei dati del nuovo intestatario dell’immobile, senza che vi sia allegata tale copia autentica, non ha valore e, quindi, non libera il cedente dall’obbligo di corrispondere i contributi condominiali, seppur in solido con il nuovo proprietario.

OK... per la vendita dell'immobile ad altro nuovo proprietario... , ma nel caso in questione si tratta della formazione del noto registro di "Anagrafe Condominiale" per cui l'Amministratore ha inviato una scheda da riempire come autocertificazione in cui vengono riportati tutti i dati relativi all'immobile (proprietario, comproprietario, usufruttuario, inquilino, e tutti i riferimenti catastali ecc...), quindi tutto ciò che è necessario per redigere il registro di anagrafe. Oltre tutto ciò è stata richiesta copia dell'atto notarile di acquisto, quello sottoscritto con il costruttore dell'immobile facente parte del condominio. Considerato che nel testo del nuovo regolamento non ho trovato alcun riferimento all'obbligo di allegare la copia del rogito e che non tutti gli amministratori la richiedono, altri chiedono solo gli estremi dell'atto, chiedo a voi se esiste tale obbligo. A me sembra superfluo, perché tutto ciò che contiene questo documento è riportato sulla suddetta scheda.
Scusate l'insistenza.
Ringrazio e saluto.
Roberto
 

dolly

Membro Senior
Professionista
OK...
Considerato che nel testo del nuovo regolamento non ho trovato alcun riferimento all'obbligo di allegare la copia del rogito e che non tutti gli amministratori la richiedono, altri chiedono solo gli estremi dell'atto, chiedo a voi se esiste tale obbligo. A me sembra superfluo, perché tutto ciò che contiene questo documento è riportato sulla suddetta scheda.
Scusate l'insistenza.
Ringrazio e saluto.
Roberto
Infatti, non c'è alcun obbligo.
E' sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
http://www.anacibologna.it/public/file/RIF_COND-1d.pdf
 
J

JERRY48

Ospite

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Scusa Jerry, ma non vedo scritto sul modulo "allego copia autentica dell'atto di vendita", infatti il nuovo art. 1130 cc (in vigore dal 18.6.13) al punto 6 richiede espressamente;

... i dati catastali di ciascuna unità immobiliare ...

e non la copia autentica dell'atto, quindi se comunico foglio, mappale ecc ecc, tanto sarà sufficiente.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Scusa Jerry, ma non vedo scritto sul modulo "allego copia autentica dell'atto di vendita", infatti il nuovo art 1130 al punto 6 richiede espressamente;

... i dati catastali di ciascuna unità immobiliare ...

e non la copia autentica dell'atto.
Jerry intende dire nel caso di vendita dell'immobile ad altro proprietario.:)
 

condobip

Membro Storico
Proprietario Casa
Neppure in questo caso, copio ed incollo il nuovo punto 6 dell'art 1130 cc

6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta
risposta, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;

Per cui in caso di vendita sarà sufficiente comunicare la variazione dei dati, ovvero le generalità del nuovo condomino ed i suoi dati, ma non la copia autentica dell'atto di vendita, in pratica i dati catastali (a parte il nominativo e CF) non si modificano in caso di vendita.
 

dolly

Membro Senior
Professionista
Per cui in caso di vendita sarà sufficiente comunicare la variazione dei dati, ovvero le generalità del nuovo condomino ed i suoi dati, ma non la copia autentica dell'atto di vendita, in pratica i dati catastali (a parte il nominativo) non si modificano in caso di vendita.
Sono anch'io perfettamente d'accordo con te.:ok:
 

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