Neppure in questo caso, copio ed incollo il nuovo punto 6 dell'art 1130 cc
6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza. Ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta
risposta, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
Per cui in caso di vendita sarà sufficiente comunicare la variazione dei dati, ovvero le generalità del nuovo condomino ed i suoi dati, ma non la copia autentica dell'atto di vendita, in pratica i dati catastali (a parte il nominativo e CF) non si modificano in caso di vendita.