Infatti, non può pretendere dal condomino la copia dell'atto di acquisto, all'amministratore non interessa nulla il costo dell'appartamento ne il modo in cui il condomino l'ha acquistato (mutuo, contanti, o rateale o altri modi ....), all'amministratore servirà solamente (dal 18.6.13);Ringrazio voi tutti, quindi l'amministratore non può pretendere nessuna copia dell'atto di acquisto.
Saluti
Roberto
cc art. 1130
le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.
... ed ogni variazione ...
dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni. L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministrazione acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili;
p.s. i dati catastali si ricavano facilmente da una visura catastale, oggi recandosi negli uffici preposti a costo zero.