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User_29045

Ospite
ma non accostarmi troppo spesso a @Nemesis che, giustamente, potrebbe risentirsene

E' un accostamento dovuto al fatto che, interagendo spesso con entrambi, mi siete venuti in mente e pensavo avreste avuto delle indicazioni, non dico la soluzione definitiva perché il diritto condominiale è tutto border line e ogni condominio è un caso (e un casino) a sé.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
A me pare un'innovazione, anche suscettibile di uso separato per chi non è interessato.
Allora appartieni ad una corrente minoritaria ;):
"Sebbene si possa rintracciare qualche (isolata) pronuncia di senso contrario, l'automazione del cancello non è da ritenersi un'innovazione né tanto meno un'opera gravosa o voluttuaria."
Secondo gli ermellini "in tema di condominio, per innovazioni delle cose comuni devono intendersi non tutte le modificazioni (qualunque "opus novum"), ma solamente quelle modifiche che, determinando l'alterazione dell'entità materiale o il mutamento della destinazione originaria, comportano che le parti comuni, in seguito all'attività o alle opere eseguite, presentino una diversa consistenza materiale ovvero vengano ad essere utilizzate per fini diversi da quelli precedenti.
In altre parole, nell'ambito della materia del condominio negli edifici, per innovazione in senso tecnico -giuridico, vietata ai sensi dell'art. 1120 c.c., deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l'entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirino a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lascino immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto" (così, tra le tante, Cass. 21 febbraio 2013, n. 4340).
Fonte: La spesa per l'automazione del cancello, se deliberata dall'assemblea, deve essere pagata da tutti i condomini
 
U

User_29045

Ospite
Ottimo contributo @vittorievic

Appartengo anche io a una corrente minoritaria come @Franci63 : anche io la vedo come innovazione finalizzata al miglior godimento della cosa comune.

Alla luce della sentenza della Corte di Cassazione del 21/02/2013, devo allargare le mie vedute e adeguarmi.

Posso difendermi solo in un modo, esile ma deciso: le sentenze della Corte di Cassazione non fanno giurisprudenza, ma possono essere utili come linee guida.

Ben sappiamo tutti, ormai, che due condomini diversi, in due vie diverse, con la stessa problematica, possono avere la medesima lite giudiziaria con un esito definito dai cassazionisti per il primo condominio, e un esito uguale e opposto definito SEMPRE dai cassazionisti per il secondo condominio.

Non chiedetemi perché, ma sappiamo che è così.

In matematica 1+1 fa sempre e solamente 2.

In diritto io ho ragione finché tu non riesci a dimostrare che ho torto, e quando ci riesci, potrò sempre dimostrare che avevo torto a voler ragione, ma ho avuto ragione a negarti la ragione perché in cassazione ho avuto ragione. Ecco, così funziona il diritto.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Ero convinto che, poiché la serranda attualmente funziona, si tratta di una innovazione per il miglior godimento della cosa comune, e come tale richiedesse 667/1000 (l'equivalente di 2/3 arrotondato).

Non era innovazione nemmeno se tale serranda era priva di motore o se per automatizzare servisse la sostituzione di tutto.

A me pare un'innovazione, anche suscettibile di uso separato per chi non è interessato

Ohibò madame...Non mi scivoli su tali inezie
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
Attualmente, da fuori tale serranda si apre scendendo dall'auto e inserendo la chiave nell'apposita serratura. Da dentro, si apre pigiando un pulsante (sempre scendendo dall'auto).
L'impianto attuale funziona perfettamente.

Modifica semplice e che non richiede la sostituzione del motore ma di una "ricevente" con replay.
 

Franci63

Membro Storico
Proprietario Casa
Ohibò madame...Non mi scivoli su tali inezie
Se scivolo mi tirerete su ;)
Peraltro, faccio un po' fatica a capire cosa ci sia di diverso nella fattispecie di cui si discute rispetto alla definizione delle innovazioni come "le modifiche materiali o funzionali dirette al miglioramento, uso più comodo o al maggior rendimento delle parti comuni" (Cass. n. 12654/2006), sic et simpliciter, se la serranda esistente è una parte comune.
Confesso anche che l'argomento non mi appassiona ...
 

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