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codice civile
Art. 1756.
Rimborso delle spese.
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
Per evitare contenziosi si consiglia di inserire nel mandato stipulato con l'agente immobiliare la eventuale deroga al rimborso spese; diversamente si rende applicabile l'art. 1756 ; in caso di silenzio contrattuale potrebbe solo sorgere contenzioso sulla quantificazione. I furbi lo sanno che sorgerà conflitto perché il chiamato a pagare si ribellerà , pertanto sparano alto per mediare (alla fin fine il il piu' delle volte con velate campagne di intimorimento puntano, mediando , a " grattare" qualcosa allo sprovveduto raggiungendo in fatto l' obbiettivo )
l'agente immobiliare puo' fare semplicemente l ' intermediario e allora si applicano gli art. 1754 e segg. compreso l'art.1756 (capitolo XI della mediazione ).......buon giorno Alessandro nella lettera di pagamento si riferiscono all'articolo 1703 e seguenti del c.c. in quanto trattasi di mandato
Rossi ha chiarito perfettamente. @renato61 hanno carpito la tua buona fede. Proprio non hanno scampo.
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