@Manuel.baldan@gmail
A me pare di capire che il responsabile dell’Area consulenza del Consorzio dei Comuni Trentini ritenga (è una sua opinione) che chi intenda offrire parti del semplice “Alloggio per uso turistico” senza prestazioni di tipo alberghiero (ad es. colazione), debba essere residente nell’alloggio stesso.
Opinione diametralmente opposta, per esempio, a quella della responsabile del Servizio Commercio e Turismo della Regione Emilia-Romagna che ritiene che un “AAUT” debba essere libero da residenza e abituale dimora del locatore per locarlo parzialmente o del Comune di Verona che consente che l’alloggio o parte di esso dato in “Locazioni turistiche” possa coincidere o meno con quello di residenza del locatore.
In sostanza, il responsabile dell’Area consulenza del Consorzio dei Comuni Trentini sostiene che la locazione in uso parziale di un “Alloggio per uso turistico” richieda la residenza del locatore, alla stregua di quello che richiede il Comune di Torino nelle locazioni parziali (transitori ordinari e per studenti universitari fuori sede) della legge speciale 431, che io sappia l’unica convenzione locale che imponga la coabitazione del locatore .
Il fatto è che il Comune di Torino ha messo la convivenza del locatore con gli inquilini in forma esplicita nel suo accordo territoriale del 2017, mentre la Provincia autonoma di Trento sembrerebbe di no, o perlomeno io non ho rinvenuto finora documenti probanti al riguardo: la stessa circolare richiamata non parla di singole stanze che costituiscono frazioni dell’abitazione di residenza del locatore, ma genericamente “dell’unità immobiliare complessivamente considerata” (magari il precetto restrittivo è contenuto nel D.D. 27 luglio 2017, prot. 415449 del Servizio turismo e sport).
Il funzionario sembra molto sicuro del fatto suo: punzecchialo di nuovo e richiedi (se esiste) il documento normativo che imponga la residenza al locatore che nella Provincia autonoma di Trento affitta le singole stanze ad uso turistico senza servizi di contorno di hotellerie.
A me pare di capire che il responsabile dell’Area consulenza del Consorzio dei Comuni Trentini ritenga (è una sua opinione) che chi intenda offrire parti del semplice “Alloggio per uso turistico” senza prestazioni di tipo alberghiero (ad es. colazione), debba essere residente nell’alloggio stesso.
Opinione diametralmente opposta, per esempio, a quella della responsabile del Servizio Commercio e Turismo della Regione Emilia-Romagna che ritiene che un “AAUT” debba essere libero da residenza e abituale dimora del locatore per locarlo parzialmente o del Comune di Verona che consente che l’alloggio o parte di esso dato in “Locazioni turistiche” possa coincidere o meno con quello di residenza del locatore.
In sostanza, il responsabile dell’Area consulenza del Consorzio dei Comuni Trentini sostiene che la locazione in uso parziale di un “Alloggio per uso turistico” richieda la residenza del locatore, alla stregua di quello che richiede il Comune di Torino nelle locazioni parziali (transitori ordinari e per studenti universitari fuori sede) della legge speciale 431, che io sappia l’unica convenzione locale che imponga la coabitazione del locatore .
Il fatto è che il Comune di Torino ha messo la convivenza del locatore con gli inquilini in forma esplicita nel suo accordo territoriale del 2017, mentre la Provincia autonoma di Trento sembrerebbe di no, o perlomeno io non ho rinvenuto finora documenti probanti al riguardo: la stessa circolare richiamata non parla di singole stanze che costituiscono frazioni dell’abitazione di residenza del locatore, ma genericamente “dell’unità immobiliare complessivamente considerata” (magari il precetto restrittivo è contenuto nel D.D. 27 luglio 2017, prot. 415449 del Servizio turismo e sport).
Il funzionario sembra molto sicuro del fatto suo: punzecchialo di nuovo e richiedi (se esiste) il documento normativo che imponga la residenza al locatore che nella Provincia autonoma di Trento affitta le singole stanze ad uso turistico senza servizi di contorno di hotellerie.