gdc84

Membro Junior
Proprietario Casa
Ecco il contratto con le migliorie da voi suggeritemi.
Devo ancora verificare se esiste un regolamento condominiale, trattandosi di un'autorimessa e non propriamente di un condominio

Per la TARI chiedevo, siccome qualcuno mi aveva suggerito di intestarla al conduttore, ma mi pareva una inutile complicazione
 

Allegati

  • CONTRATTO FINALE - Copia.pdf
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uva

Membro Storico
Proprietario Casa
Solo qualche piccola osservazione:

- Oltre ai riferimenti catastali, è meglio scrivere anche la rendita catastale. E' un dato da indicare nel mod.RLI per la registrazione: tanto vale scriverlo nel contratto.

- Per quanto riguarda la disdetta, è meglio indicare raccomandata ar (significa con avviso di ricevimento).

- Nel punto 5) si parla di "arredi ivi contenuti". Non so se abbia senso nel tuo caso: se non ci sono arredi nel box togli quella parte.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
hanno legato box pertinenziali (da rogito, e l'agenzia delle entrate non ha avuto nulla da ridire) anche molto distanti dall'abitazione a cui sono riferiti.
questo non contraddice la contiguità dei fogli catastali di appartenenza.
Conosco uno che ha l'abitazione vicino a Via Nazionale, nei pressi della sede della Banca d'Italia, e ha acquistato un box pertinenziale alla Garbatella, vedi tu
questo non significa che la registrazione non sia affetta da una svista.
Tu stesso hai scritto che la pertinenza è un bene al servizio, o ad ornamento, della casa principale. Considerando che il box in questo caso non possa essere un ornamento perché non fa parte dell'immobile in cui si trova l'appartamento, rimane la funzione di servizio. Ora la funzione di servizio alla abitazione principale in questo caso non la vedo proprio, a meno che il tizio di cui tu parli abiti nei pressi della sede della Banca d'Italia, che è zona ZTL, dove i posti auto sono riservati ai residenti, e poi vada a lavorare in auto alla Garbatella, altro rione dove non è facile parcheggiare gratis, per cui ci potrebbe essere una funzione di servizio. Altrimenti se abita in Via Nazionale e vuole andare a lavorare in macchina a Conca d'Oro cosa fa? Prende i mezzi per andare alla Garbatella prende l'auto va a Conca d'Oro ed alla sera fa il percorso inverso?
 
U

User_29045

Ospite
Ora la funzione di servizio alla abitazione principale in questo caso non la vedo proprio, a meno che il tizio di cui tu parli abiti nei pressi della sede della Banca d'Italia, che è zona ZTL, dove i posti auto sono riservati ai residenti, e poi vada a lavorare in auto alla Garbatella, altro rione dove non è facile parcheggiare gratis, per cui ci potrebbe essere una funzione di servizio

Sicuramente per questo tizio è così, lavora in zona Garbatella. Io ad esempio ci parcheggio l'auto, ma non in giro, ma nel mio garage, poi prendo la metro.
 
U

User_29045

Ospite
Altrimenti se abita in Via Nazionale e vuole andare a lavorare in macchina a Conca d'Oro cosa fa? Prende i mezzi per andare alla Garbatella prende l'auto va a Conca d'Oro ed alla sera fa il percorso inverso?

Non lo so che ragionamento ha fatto, nel mio piccolo (lo conosco solo "sulla carta", diciamo così) ho capito che ha degli interessi lavorativi o commerciali alla Garbatella, magari è un dottore che lavora al Marilab, quindi ecco anche per lui spuntare la funzione di servizio del box: lui parte da Via Nazionale e quando arriva alla Garbatella ha il parcheggio assicurato a qualsiasi ora del giorno e della notte. Conosco gente senza garage che alla Garbatella gira intere mezz'ore cercando invano.
 

vittorievic

Membro Senior
Proprietario Casa
Fogli catastali DIVERSI e DISTANTI GEOGRAFICAMENTE, intendevo e sottintendevo.

La circolare MEF n.°98 del 2000 rende ulteriormente chiaro il tenore letterale della norma: “… sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa e tale destinazione può essere effettuata da chi sia proprietario o sia titolare di un diritto reale sulla cosa principale. Per la qualificazione del concetto di pertinenza non è pertanto sufficiente il rapporto funzionale con il bene principale ma è anche necessario un elemento soggettivo consistente nella volontà effettiva del soggetto che ne abbia titolo di destinare il bene medesimo al servizio o ad ornamento del bene principale.”
Una simile definizione di pertinenza, peraltro mutuata da quanto previsto dall’art. 817 c.c., induce spesso i contribuenti in errore. Vige innanzitutto in vincolo di contiguità spaziale che i contribuenti non possono in alcun modo ignorare. Sul punto si è ampiamente espressa anche la Corte Costituzionale che ha più volte ribadito che l’aspetto della contiguità è dirimente nell’identificazione di un locale pertinenziale.
“L’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull’ accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso”.
La normativa in materia di ICI prima e IMU poi non definisce la distanza massima tra abitazione principale e bene accessorio perché possa qualificarsi la nozione di pertinenza prevista dall’ art. 817 del codice civile. Eppure sul tema è intervenuta la Circolare 38/E del 2005 dell’Agenzia delle Entrate che, in materia, precisa: L’agevolazione in parola non si applica qualora la pertinenza non possa essere oggettivamente destinata in modo durevole a servizio o ornamento dell’abitazione principale, circostanza, quest’ultima, che normalmente ricorre, ad esempio, qualora il bene pertinenziale è ubicato in un punto distante o addirittura si trovi in un comune diverso da quello dove è situata la “prima casa””.
da: Pertinenza Abitazione Principale: la Distanza Massima - Tributi Locali
 
U

User_29045

Ospite
Sono felice che anche il concetto di pertinenza sia opinabile.

Quando ti occuperai di gestire la mia pratica, ti pagherò per stare zitto.

Sai troppe cose per i miei gusti.

;)
 
U

User_29045

Ospite
Secondo me a Roma fanno tante di quelle magagne che è impossibile controllare tutto. Comunque ti assicuro che ci sono stati decine e decine di casi come il mio e quello del signore di Via Nazionale, tutti regolarmente rogati, registrati e trascritti. Poi, sulla correttezza o meno, non mi affido agli esperti, perché a questo punto, avendo fatto i miei interessi, non mi interessa più.

Vale la pena di precisare, tuttavia, che su queste pertinenze "distanziate" (4 km) pago l'IMU pur avendole dichiarate pertinenze al solo scopo di recuperare l'allora 36% (dei costi di costruzione dichiarati dal costruttore) sull'IRPEF in 10 rate annuali di pari importo. Quindi, se i tuoi riferimenti erano a dimostrare che l'IMU su tali pertinenze vada pagata, io l'ho sempre pagata. Anche perché non si tratta del primo box, non aveva senso non pagarla.
 

gdc84

Membro Junior
Proprietario Casa
Solo qualche piccola osservazione:

- Oltre ai riferimenti catastali, è meglio scrivere anche la rendita catastale. E' un dato da indicare nel mod.RLI per la registrazione: tanto vale scriverlo nel contratto.

- Per quanto riguarda la disdetta, è meglio indicare raccomandata ar (significa con avviso di ricevimento).

- Nel punto 5) si parla di "arredi ivi contenuti". Non so se abbia senso nel tuo caso: se non ci sono arredi nel box togli quella parte.
ho messo delle scaffalature con mensole di legno...sono abbastanza vecchie, ma pur utili per appoggiare cose e sfruttarlo anche come mini-magazzino, quindi terrei quella parte
 

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