Se non specificato espressamente sul contratto d'affitto che la casa viene locata con la fornitura di acqua non potabile tu potresti chiedere la risoluzione del contratto ed il pagamento dei danni subiti, sopratutto se il proprietario era al corrente di questa disfunzione.
Il problema dell’acqua non potabile e del pagamento della bolletta in misura ridotta è stato affrontato dal Giudice di Pace di Cagliari che, con la sentenza n. 1453/2018.
È interessante la sentenza 11.02.2014 del tribunale di Mantova, secondo cui qualora il conduttore di un immobile destinato ad uso abitativo non abbia potuto fruire dell’acqua potabile, in quanto contaminata da arsenico, va disposta una congrua riduzione del canone di locazione (nella specie, si è ritenuta equa una diminuzione del quaranta per cento) per tutto il tempo in cui l’inconveniente si è protratto.
Però attenzione: se l'acqua non è potabile perché lo è già non potabile prima di entrare nell'edificio dove abiti, questo è un problema del gestore del servizio, e non del proprietario di casa, per cui al massimo, se questo fatto ti è stato taciuto, e tu provieni da un'altra città/paese (per cui non potevi esserne al corrente di questo disagio), tu puoi chiedere la risoluzione del contratto o in alternativa, se vuoi rimanere ad abitare nella casa, una riduzione del canone come sopra esposto.
Potrebbe anche darsi che l'edificio in cui abiti, per un fatto storico, abbia, sul terrazzo o nel sottotetto dell'edificio, dei cassoni/cisterne per accumulare riserva d'acqua, per cui la non potabilità può essere causata dalla mancata pulizia/igienizzazione di questi contenitori. In questo caso le spese di pulizia e manutenzione di questi serbatoi spetta al condominio se la fornitura di acqua è connessa con un contratto condominiale (in questo caso siccome ne usufruisci tu queste spese sarebbero a tuo carico); se la fornitura è personale, la manutenzione/igienizzazione dei cassoni è sempre a carico dell'affittuario perché è lui che ne fa uso.