andiamo nell'altro post e' piu' corretto.Questo cambia un pò la situazione...: comprato in separazione dei beni con quali beni? Spero sia evidente la fonte personale, ad esempio frutto di un lascito ereditario personale....
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andiamo nell'altro post e' piu' corretto.Questo cambia un pò la situazione...: comprato in separazione dei beni con quali beni? Spero sia evidente la fonte personale, ad esempio frutto di un lascito ereditario personale....
Perche' dici prima e' , poi e'.... io ho spiegato tutto al momento giusto. E credo che sia chiaro a tutti tranne che a te a questo punto. Anche perche' lo vedo dalle risposte che ho ricevuto.Prima è un documento firmato di comune accordo, poi mancano le firme di 2 (anche se teoricamente favoriti/e dal contratto), prima è un immobile del padre sposato in comunione, poi costruito risulta costruito coi soldi della madre ma sanato a spese di chi scrive.
Stà diventando il solito ingarbugliato resoconto che diventano un "minestrone" di cui non si può dar opinione.
E' vero che sovente gli uffici tecnici comunali "sostengono di essere oberati di lavoro", ma nel tuo caso il problema non sembra essere imputato alla loro lentezza. Difatti, sarebbe stato costruito e "le modifiche che sono state fatte e chieste nel 1986, sono state condonate addirittura post mortem di mio padre, nel 2013. Quindi spettava a tutti noi pagare la sanatoria." ed il progetto a sanatoria sarebbe stato presentato usufruendo della 47/85 e portata a conclusione nel 2013 dopo avere espletato a tutte le incombenze: documentazione integrativa e versamenti per oneri ed oblazione.Poi negli anni si e' voluto ampliare, ma dalle parti nostre ti lasciano prima costruire, e poi con comodo approvano il progetto. Tanto 'e che le modifiche che sono state fatte e chieste nel 1986, sono state condonate addirittura post mortem di mio padre, nel 2013. Quindi spettava a tutti noi pagare la sanatoria.
guarda che con l'odierno diritto di famiglia, come avevo scritto in uno dei miei interventi precedenti, nel caso di morte di uno dei due coniugi ai figli va comunque 2/3 della proprietà del genitore deceduto da dividere in parti uguali ed al coniuge superstite va 1/3 della proprietà del coniuge morto, più il diritto di abitazione della casa coniugale e dell'uso dei mobili (così evito le precisazioni pleonastiche di qualcuno). Ciò, in linea generale (altrimenti @Dimaraz puntualizza), indipendentemente dal regime patrimoniale con cui i nubendi si sono sposati. Perché il regime patrimoniale del matrimonio viene usato quando il matrimonio si scioglie con i contraenti ancora vivi.anche se per legge, e per aver costruito su un terreno comprato ai tempi della prima moglie, risultano proprietari piu' loro che noi, ingiustamente
Che la giustizia non sia sempre giusta e' un dato di fatto soggettivo. Non puoi togliermi la possibilita' di dire che per i motivi che non sto qui a ripetere ripartire disegualmente non sia giusto ( anche se lo e' per il codice civile ORA ).guarda che con l'odierno diritto di famiglia, come avevo scritto in uno dei miei interventi precedenti, nel caso di morte di uno dei due coniugi ai figli va comunque 2/3 della proprietà del genitore deceduto da dividere in parti uguali ed al coniuge superstite va 1/3 della proprietà del coniuge morto, più il diritto di abitazione della casa coniugale e dell'uso dei mobili (così evito le precisazioni pleonastiche di qualcuno). Ciò, in linea generale (altrimenti @Dimaraz puntualizza), indipendentemente dal regime patrimoniale con cui i nubendi si sono sposati. Perché il regime patrimoniale del matrimonio viene usato quando il matrimonio si scioglie con i contraenti ancora vivi.
Se ci si sposa con il regime patrimoniale di separazione dei beni, tutti i beni posseduti prima del matrimonio, e tutti i beni personali cioè pervenuti al singolo coniuge per donazione od eredità durante il matrimonio, ed i beni acquistati singolarmente per l'attività professionale sempre durante il matrimonio, rimangono di proprietà del singolo coniuge, per cui separandosi questi beni saranno sempre suoi al 100%. Ma tutti gli altri beni acquisiti in costanza di matrimonio finiscono nel calderone della comunione, per cui in caso di separazione questi beni verranno divisi a metà, salvo indicazione contraria nell'atto di acquisto.
Se ci si sposa con il regime patrimoniale di comunione dei beni, con l'esclusione dei beni personali acquisiti prima o in costanza di matrimonio che rimangono di proprietà al 100% del singolo coniuge, tutto il resto entra nel calderone della comunione, per cui separandosi si farà a metà di tutto: quello che si possedeva singolarmente prima del matrimonio e quello che si è creato durante il matrimonio.
Quando in costanza di matrimonio uno dei due coniugi muore le sue proprietà, personali ed acquisite per matrimonio, vanno in successione secondo le regole stabilite dal c.c. che prevede la successione testamentaria oppure quella legittima.
Quindi non c'è nulla di ingiusto se le figlie di primo letto hanno avuto in eredità la proprietà della propria madre anche se questa proprietà le era arrivata per matrimonio. Mi dispiace per @basty che parla di obbligo morale. La morale è un sentimento personale per il quale per una persona togliersi la vita è più grave di ammazzare un malvivente sorpreso sul fatto, mentre per un altra persona la gravità è invertita.
Nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato, la comunione tra i coniugi si scioglie. Ciò non implica che si debba necessariamente fare una divisione (convenzionale o giudiziaria). E, soprattutto, non bisognerà "fare a metà" anche di "quello che si possedeva singolarmente prima del matrimonio".per cui separandosi si farà a metà di tutto: quello che si possedeva singolarmente prima del matrimonio e quello che si è creato durante il matrimonio.
il nuovo diritto di famiglia è del 1975. La legge è stata fatta per aderire meglio alle nuove richieste della società civile: questa con il trascorrere del tempo cambia. Altrimenti saremmo ancora al matrimonio riparatore che estingue il reato di violenza.Ecco per esempio, nel 1965 cambio'
ma guarda che è quello che è stato fatto 1/2 (perché volente o nolente quello era la sua proprietà) diviso 5.il mio pensiero, e cioe' che in mancanza di testamento si divide tutto in parti uguali alla morte dell'ultimo genitore.
parole sante, tuttavia ti faccio notare, con tutto quello che hai scritto, che se non si fa come dici tu lo scontento sei tu.L'essenziale e' trovare un accordo fra tutti e cercare di non scontentare nessuno magari senza attaccarsi a cavilli o normicole nascoste nei meandri dei codici di famiglia del momento.
Mi ci gioco gli ammenicoli che tu lo saresti altrettanto. Come ti sentiresti se ti scippassero la casa di famiglia in cui sei nato e vissuto con i tuoi genitori, da due sorellastre che non si sono mai fatte vive nella loro vita, ma solo alla morte dei genitori? Fosse per me io non la venderei neanche, prova ne e' il tentativo di accollarmi al mutuo che ho gia' un altro mutuo, o meglio stesso mutuo ricontrattato. Fosse per me, darei ad ognuna di loro i soldi che mi chiedono per chiudere la faccenda. Il problema e' che l'unico a cui interessa tenere quella casa sono io, anche ai miei fratelli Germani non interessa, perche' come gia' spiegato, una ha la casa di proprieta' ( di noi 3 fratelli Germani) di cui si e' impossessata, se cosi si puo' dire. L'altro ha la sua casa in Sardegna e non viene piu' o quasi piu' al suo paese di origine.il nuovo diritto di famiglia è del 1975. La legge è stata fatta per aderire meglio alle nuove richieste della società civile: questa con il trascorrere del tempo cambia. Altrimenti saremmo ancora al matrimonio riparatore che estingue il reato di violenza.
ma guarda che è quello che è stato fatto 1/2 (perché volente o nolente quello era la sua proprietà) diviso 5.
parole sante, tuttavia ti faccio notare, con tutto quello che hai scritto, che se non si fa come dici tu lo scontento sei tu.
guarda proprio l'anno scorso mi è capitato il caso della separazione consensuale di due coniugi: il marito avvocato, la moglie insegnante. Prima di sposarsi l'avvocato aveva fatto un investimento immobiliare in una località della campagna romana distante una 30ina di chilometri da roma: una villa su 3 piani con annesso parco. Il parco, tanto per intenderci, era così esteso che il professionista aveva ricavato un campo di calcetto per il figlio senza intaccare la destinazione di parco. Ad ogni buon conto sposandosi in comunione dei beni, siccome era innamoratissimo, successivamente alla data di matrimonio aveva fatto registrare questa proprietà immobiliare anche a favore della moglie . Purtroppo per il marito, la moglie, dopo 27 anni di matrimonio, è diventata una accanita vegana, per cui dopo circa 3 anni di litigate a pranzo ed a cena hanno deciso di separarsi. Anche la casa coniugale, in comunione dei beni, costituita da attico con superattico è stata divisa: il problema era che siccome in origine l'entrata era una sola ed ai locali del superattico si accedeva da una scala interna, si è dovuto progettare un disimpegno in modo da rendere indipendenti i due appartamenti con la moglie che ha chiesto il piano superattico mentre al marito (ed al figlio 25enne che viveva con lui) è andato il piano attico. Alla moglie è andata anche la metà dell'investimento immobiliare e lei stava trattando per avere una somma in denaro al posto della metà dell'investimento.E, soprattutto, non bisognerà "fare a metà" anche di "quello che si possedeva singolarmente prima del matrimonio".
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