basty

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Proprietario Casa
Le questioni sono diverse: la scrittura secondo me è valida.

Che poi possa in futuro essere impugnata dai figli dei sottoscrittori è una possibilità, ma il problema sorgerà al momento della successione dai loro aventi causa, dovrà essere stata lesa la legittima,e mi chiedo: è influente che siano passati oltre 20 anni dalla donazione?
 

contro_idealista

Membro Attivo
Proprietario Casa
questo è un fatto abbastanza comune ma non incide sui diritti successori. L'affetto e la cura dedicata ai propri genitori, purtroppo, non viene mai riconosciuta. Sai in questo forum ci sono discussioni dove, in modo particolare la figlia femmina ha rinunciato alla propria vita (magari anche al lavoro) per stare accanto ai genitori, e quando questi sono morti, gli uccelli scappati dal nido sono tornati hanno preteso la loro parte e la sorella, senza arte ne parte si è trovata con il sedere per terra.
E' infatti e' quello che e' successo a noi. Loro lo hanno abbandonato perché non potevano vedere nostra madre. E noi abbiamo vissuto con nostro padre fino alla fine. Alla sua morte si sono fatte vive. E pretendono solo i soldi, non ne vogliono sapere niente di manutenzione o altro. Addirittura, io da solo mi sono dovuto pagare oltre 1200 euro di bollettini per il condono.
Per quanto riguarda le ripartizioni c'e' differenza tra il nuovo c.c. e il vecchio c.c. in merito alla ripartizione. Molto probabilmente vale il c.c. alla morte della prima moglie, avvenuta nel 1964 o intorno, per cui, la proprieta' in comunione dei beni va per meta' ai figli e per meta' al coniuge vivo. Di conseguenza alla morte dell'altro coniuge, la sua meta' viene divisa tra tutti gli eredi. Quindi loro si beccano ognuno 1/2 di 1/2 piu' 1/5 di meta', se fai la somma viene 7/20 per ciascuno dei due, e noi solo quel quinto di meta' ciascuno, e' cioe' 2/20.
Un altra cosa: perché si continua a parlare di donazione? Non c'e' nessuna donazione di niente. C'e' solo un accordo post mortem tra tutti gli eredi che i proventi si divideranno in parti uguali. Firmato e accettato. Dove e' la donazione?
 

contro_idealista

Membro Attivo
Proprietario Casa
Io credo che l'accordo fatto post mortem tra tutti gli eredi possa valere cosi come e', altroche'. In forza di cio' ho trovato questo articolo del codice civile
Codice Civile
Libro Secondo
Delle successioni
Titolo IV
Della divisione
Capo I
Disposizioni generali
art. 721 - Vendita degli immobili- I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.
Appunto qui esiste un accordo scritto addirittura. Quindi dovrebbe valere sopra quanto stabilito dalla legge.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
Molto probabilmente vale il c.c. alla morte della prima moglie, avvenuta nel 1964 o intorno, per cui, la proprieta' in comunione dei beni va per meta' ai figli e per meta' al coniuge vivo. Di conseguenza alla morte dell'altro coniuge, la sua meta' viene divisa tra tutti gli eredi.
non è proprio così. Con il vecchio diritto di famiglia al coniuge superstite veniva riconosciuto l'usufrutto su metà del valore delle proprietà del coniuge morto, mentre le proprietà venivano divise in parti uguali tra i figli nati dal matrimonio.
Quindi in questo caso, la prima moglie risultava proprietaria di metà del terreno, morendo, ha lasciato ai due figli la nuda proprietà sulla metà di terreno e l'usufrutto al marito, tuo padre, sulla medesima porzione di terreno. Tuo padre, morendo, ha fatto cessare il diritto di usufrutto, la nuda proprietà sulla metà di terreno della moglie è diventata piena proprietà, e la sua parte di proprietà è stata divisa tra tutti i suoi figli.
Non c'è nulla di iniquo in tutto ciò.
Certo che se dicevi prima che la scomparsa della prima moglie di tuo padre era avvenuta prima dell'avvento del nuovo diritto di famiglia che è del 1975 avrei risparmiato tutto il ragionamento sulle possibili situazioni.
Quello che mi domando è se tuo padre aveva questa volontà perché non la espressa tramite testamento? Perché siete ricorsi ad una scrittura privata che ha una validità relativa? Se la banca alla quale ti eri rivolto per un finanziamento ti ha risposto negativamente ci sarà pure un motivo, altrimenti avrebbe tenuto buona la scrittura privata.
 

contro_idealista

Membro Attivo
Proprietario Casa
non è proprio così. Con il vecchio diritto di famiglia al coniuge superstite veniva riconosciuto l'usufrutto su metà del valore delle proprietà del coniuge morto, mentre le proprietà venivano divise in parti uguali tra i figli nati dal matrimonio.
Quindi in questo caso, la prima moglie risultava proprietaria di metà del terreno, morendo, ha lasciato ai due figli la nuda proprietà sulla metà di terreno e l'usufrutto al marito, tuo padre, sulla medesima porzione di terreno. Tuo padre, morendo, ha fatto cessare il diritto di usufrutto, la nuda proprietà sulla metà di terreno della moglie è diventata piena proprietà, e la sua parte di proprietà è stata divisa tra tutti i suoi figli.
Non c'è nulla di iniquo in tutto ciò.
Certo che se dicevi prima che la scomparsa della prima moglie di tuo padre era avvenuta prima dell'avvento del nuovo diritto di famiglia che è del 1975 avrei risparmiato tutto il ragionamento sulle possibili situazioni.
Quello che mi domando è se tuo padre aveva questa volontà perché non la espressa tramite testamento? Perché siete ricorsi ad una scrittura privata che ha una validità relativa? Se la banca alla quale ti eri rivolto per un finanziamento ti ha risposto negativamente ci sarà pure un motivo, altrimenti avrebbe tenuto buona la scrittura privata.
Quindi mi confermi che le quote 7/20 x 2 e 2/20 x 3 sono giuste o c'e' qualche errore di calcolo?
L'accordo non c'entra niente con il mutuo che avevo chiesto. Io feci una proposta in denaro che tutti accettarono a voce, ma la banca per instaurare il mutuo sulla cifra che avrei dovuto chiedere aveva bisogno di un atto notorio, o dichiarazione autenticata, in cui dicevano di accettare la cifra che io proponevo, che per non scontentare nessuno era per tutti uguale, ma non c'entra niente con l'accordo in scrittura privata. Quello lo faremo valere solo in caso di vendita a terzi. Poi, siccome non mi fecero questa dichiarazione, magari perche' costava, magari per mancanza di voglia di sbattersi, fatto sta' che quando la banca consegno' tutta la documentazione alla banca centrale mancando queste dichiarazioni ( una per ogni fratello) , mi boccio' la richiesta di mutuo. E pensare che avrei preso due piccioni con una fava, perche' con lo stesso mutuo io avrei pagato due case, con interessi piu' bassi mi veniva da pagare la stessa rata che io pago tuttora per una sola.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
i beni acquistati durante il matrimonio fanno parte del patrimonio comune

Ma anche no.
Solo per essere precisi...infatti scrivi
Se i soldi per comprare il terreno ce li mise solo tuo padre, nell'atto di acquisto doveva far intervenire anche la moglie che dichiarava di accondiscendere a far intestare la proprietà immobiliare solo al marito.
ma ci sono altre variabili.

proprio perché la rinuncia è una donazione

Decisamente no.
 

Dimaraz

Membro Storico
Proprietario Casa
io dico di no, se l'eredità è stata accettata. La scrittura privata che va ad intaccare la proprietà può essere impugnata dai figli dei sottoscrittori proprio perché la rinuncia è una donazione.

In realtà non si discute di "rinuncia" ma di diverso criterio di riparto.

I figli degli eredi possono subentrare solo in caso di "rinuncia"...quindi per contestare un errato riparto dovrebbero aspettare la dipartita del loro genitore... con prevedibile decorso dei tempi oltre la scadenza utile.
 

contro_idealista

Membro Attivo
Proprietario Casa
Fermi tutti, vorrei spiegare bene la questione, che forse non si e' capita molto bene. Mio padre compro' il terreno quando la prima moglie era viva. Poi nel 1964 mori. Nel 1967 si sposo' con mia madre, la quale aveva da parte un bel gruzzolo di soldi, dati dalla liquidazione che aveva ricevuto e dagli stipendi avendo lavorato come domestica di una famiglia agiata, del paese in cui viveva mio padre. Con quei soldi pagarono il progetto e fecero edificare le prime stanze di quella casa, il resto e' poi stato fatto successivamente, per cui il sottoscritto, da solo, dopo la morte di nostro padre, ha pagato tutto quanto era da pagare per il condono edilizio.
Ora passiamo alle due sorellastre, che sono andate via di casa quasi subito dopo il matrimonio, piu' o meno 3 anni dopo, e si sono fatte rivedere praticamente dopo la morte di nostro padre, anche se a onor del vero, con una avevamo ripreso i contatti una 15ina di anni dopo essersene andate, e ogni tanto, tipo 5 / 6 anni veniva a farci visita.
Questo e' quanto.
Ora mi dite cosa c'e' da donare e a chi, se c'e' un accordo di partizione equa tra tutti gli eredi ? i primi due sono piu' forti nelle quote solo per ragioni di legge per cui chi costruisce su un terreno altrui, il proprietario resta quello del terreno?
Insomma, sto dicendo che se non fosse stato per mia madre la casa non si costruiva.
L'unico sbaglio di mia madre e' stato di dare retta a mio padre e mettere tutto quello possedeva nella costruzione della casa in quel terreno. Diverso, molto diverso, sarebbe stato se fosse stata edificata su un altro terreno, comprato nel secondo matrimonio in comunione dei beni.
E poi, altra domanda: una volta venduta la casa, incassati gli assegni come devono essere, con quell'accordo in scrittura privata. Perche' secondo voi alla morte delle mie sorelle, gli eredi potrebbero, anche dopo anni fare questioni sulla partizione legittima avvenuta tempo prima in accordo? Se fosse una donazione gratuita lo posso capire, ma qui si dice : per ogni parte si incassa la stessa cifra, senza discussioni di sorta ( es. ma loro erano proprietari solo di meta' terreno, la casa e' stata costruita dopo con mia madre, non si fanno questioni e si divide tutto per 5).
Una donazione e' qualcosa di ottenuto gratuitamente, mentre in cambio delle loro parti si incassano una certa cifra. Non sono d'accordo che ci sia donazione in questo caso.
Se invece siete convinti che cosi facendo la donazione, anche se in parte, sia da contemplare. Allora, vi chiedo, quale dovrebbe essere la soluzione legale affinche' ( magari usando un cavillo o un sotterfugio o qualsiasi altro modo legale) non si contempli una ben che minima donazione?
Attendo vostre preziose risposte. Grazie.
 

Luigi Criscuolo

Membro Storico
Proprietario Casa
In realtà non si discute di "rinuncia" ma di diverso criterio di riparto.
quello che io ho sostenuto è,secondo me, la erroneità dello scritto che è stato firmato. Lo scritto redatto dal Geometra dopo la morte del padre del postante parla di eredità. I figli di secondo letto sono diventati eredi con la morte del loro padre prima di questo fatto non risulta che fossero proprietari. I figli di primo letto invece, prima della morte del loro padre erano proprietari indistinti ciascuno di 1/4 del terreno e quindi della casa costruita sul medesimo terreno.
Sul documento è scritto:
Che sebbene per legge l'abitazione sita in ....... alla via ..... non venga ereditata da tutti con le medesime quote di spettanza, la volonta' espressa dal padre e' sempre stata che i proventi dalla vendita dell'abitazione fossero divisi equamente fra tutti e 5 i figli sottoscriventi
E' chiaro che questo scritto è un tentativo di attuare la volontà del padre che lui stesso sapeva di non poter mettere in atto neanche con un testamento. Il padre non poteva dare disposizioni sulla proprietà già acquisita dai figli di primo letto. L'eredità del padre che è oggetto del documento era 1/2 di casa e di quello poteva fare testamento pretermettedo i figli di primo letto ponendo in capo a costoro l'onere di ricorrere in giudizio per ottenere la loro quota di legittima.
Invece, molto probabilmente, nelle immediatezze del funerale è stato fatto firmare questo documento che, date le circostanze, i figli di primo letto hanno firmato;anche perché c'è la tendenza a rispettare le volontà di un morto. Ma le volontà di un morto non possono travalicare le sue proprietà, pertanto, quando passa l'emozione dell'evento luttuoso, ognuno si fa i propri conti. Che le volontà del padre vogliano disporre anche delle proprietà acquisite dai figli di primo letto è scritto palesemente nel documento.
 

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