carlas

Membro Attivo
Proprietario Casa
L'inquilina ha letteralmente distrutto l'appartamento. Non solo non ha mai fatto la piccola manutenzione, ma ha rotto TUTTI gli elettrodomestici, ha praticato fori nei muri e nei mobili, ha rotto il cristallo del tavolino e la porta della doccia, ha fatto a pezzi i mobili antichi, ha infitto lunghe viti nella cornice dei serramenti (vi appendeva qualcosa??). Non ha imbiancato le pareti. Ha sostituito tutti i materassi a molle Permaflex con materassini da roulotte di gomma-piuma, eccetera, eccetera. Se ne è andata senza ripristinare le condizioni dell'appartamento come prevedeva il contratto. Insomma ha dimostrato incuria e disprezzo per la proprietà altrui.
Ovviamente non ho reso la cauzione ma le ho fatto avere tutti i preventivi per le riparazioni che superavano di gran lunga l'importo.
Da allora mi ha perseguitato per un anno. Letteracce da lei, e raccomandate villanissime dal suo avvocato. Contestazioni assurde e non veritiere, minacce più o meno velate, tentativi di spaventarmi. Siccome non ho ceduto mi ha fatto causa!
Sono stata trascinata in tribunale senza alcuna colpa, solo per aver chiesto il rispetto del contratto che abbiamo firmato di comune accordo!!!
Che devo fare? Potete darmi un consiglio?
Vorrei chiedere a un Avvocato: E' vero che la cauzione deve essere COMUNQUE restituita e per i danni si deve procedere giudizialmente? Allora a cosa serve la cauzione? E' così che si intasano i tribunali!
 
J

JERRY48

Ospite
La restituzione del deposito cauzionale ed il versamento degli eventuali interessi non ancora versati, potranno avvenire solo a seguito del rilascio dell'appartamento da parte dell'inquilino: dovrà essersi risolto il vincolo contrattuale, ed il proprietario dovrà accertarsi che l'inquilino abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
Nel caso il deposito, o gli interessi relativi, non vengano rimborsati dal proprietario, l'inquilino ha 10 anni di tempo - prima che intervenga la prescrizione- per inviare il decreto ingiuntivo e pretenderne il rimborso.
Se il proprietario dovesse trattenere la somma in deposito a titolo di rimborso danni, senza proporre contestualmente la domanda giudiziale per l'attribuzione, l'inquilino potrebbe sottoporre ad un giudice un decreto ingiuntivo per ottenerne il rimborso; contro tale decreto il proprietario potrà fare a sua volta opposizione, dimostrando il danno e, di conseguenza, il diritto ad ottenere il rimborso dello stesso. È giusto precisare che, in presenza di un danno che il proprietario può dimostrare, pur ottenendo l'ingiunzione per il mancato rimborso, si va incontro solo a spese e guai, perchè, alla fine, il giudice non potrà non dare ragione al locatore.
 

jerrySM

Membro Attivo
Proprietario Casa
Cosa e'la domanda giudiziale per l'attribuzione?
Significa che se l'utente carlas non ha fatto domanda ad un giudice per trattenere la cauzione (o questo ne ha negato l'attribuzione) deve restituire quanto trattenuto ..anche se gli hanno distrutto l'appartamento.
Questa è la legge italiana. Poi la gente si lamenta se gli affitti sono alti.
 

key

Membro Assiduo
Professionista
conviene far le foto dell immobile prima consegna e farle firmare dal conduttore,allegandole al contratto.
Descrivere l immobile nel verbale di consegna non basta.....
 

carlas

Membro Attivo
Proprietario Casa
Grazie per le risposte!
Per la situazione ANTE:
Ho le fotografie dell'interno, scattate prima della consegna. Inoltre ho la dichiarazione dell'inquilino immediatamente precedente che attesta che le fotografie corrispondono allo stato in cui lui ha reso l'immobile, compresa la tinteggiatura eseguita a regola.
Per la situazione POST:
Ho una serie di fotografie dei danni e delle pareti non tinteggiate (segni dei quadri, macchie, segni lasciati dai mobili appoggiati alle pareti, ecc.) e la dichiarazione di due testimoni che hanno assistito al rilevamento fotografico.
Ho trattenuto la cauzione IN ATTESA che la responsabile dello scempio onorasse le due clausole del contratto con le quali si impegnava a restituire l'immobile nello stesso stato e a non apportare modifiche senza il mio consenso scritto.
Ieri il mio avvocato mi ha avvertito che l'opposizione che ovviamente intendo fare mi costerà ben più della cauzione.
Quando in un paese viene meno la tutela del diritto, il paese è MORTO!
 

GIANLUCA69

Membro Attivo
Professionista
la funzione della cauzione (deposito cauzionale) è quella di garantire il locatore del corretto adempimento degli obblighi contrattauali da parte del conduttore per l'intera durata del contratto e detta funzione conserva fino all'avvenuto rilascio dell'immobile da parte del conduttore che solitamente avviene con la riconsegna delle chiavi (e relativo verbale o quietanza liberatoria) previa ricognizione dello stato dell'immobile e di verifica dell'adempimento dell'obbligo di restituzione dell'immobile in buono stato di manutenzione; se detto obbligo è stato inadempiuto, è onere del locatore, prima della riconsegna delle chiavi, di mettere a verbale la sua intenzione di trattenere la cauzione a parziale o totale copertura dei danni derivanti da tale inadempimento, con riserva di agire giudizialmente a difesa dei suoi diritti; in tal modo mette in mora il conduttore (evitando che su di esso incomba l'obbligo di restituzione della cauzione) e, qualora l'importo della cauzione è inferiore al danno subito (da accertarsi eventualmente con preventivi, ma poi rimesso a pronuncia giudiziale) può legittimamente rifiutare la riconsegna delle chiavi ed eventualmente, anche se l'immobile nel frattempo sia stato rilasciato, pretendere il pagamento del canone per ritardata restituzione, ex art. 1591 c.c.; qualora ciò non avvenga, scatta per il locatore l'obbligo di restituzione (con gli interessi) della cauzione, che, pertanto, assume la natura di credito liquido ed esigibile in favore del conduttore, azionabile con procedimento monitorio per ingiunzione; in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il locatore potrà far valere le sue ragioni e rimediare così all'imprudenza e/o superficialità mostrata nel ricevere la riconsegna dell'immobile (e delle chiavi); sarà anche astrusa la legge, ma così è
 

arciera

Membro Senior
Proprietario Casa
Mi sembra assai chiara questa legge. Frutto esperito a lungo. In soldoni, se ti hanno davvero distrutto l'appartamento ben venga il giudizio della magistratura. Tu non solo hai il diritto di trattenere la somma, sarai anche liquidata per i danni subiti. Viceversa se le prove fotografiche che tu ci hai detto di avere, si riferiscono solo a orme di quadri e di mobili lasciate sui muri, a parer mio devi trovare un compromesso con l'ex affittuario.
 

carlas

Membro Attivo
Proprietario Casa
Solo un esempio fra tutti:
un mobiletto dell'800 come era prima e come mi è stato reso.
Cosa ne dite?
 

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